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Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 2 pagine
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Codice penale svizzero RU ...
2. Codice penale militare del 13 giugno 19275
Ingresso
Visti gli articoli 60 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale6,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 19187
Art. 171d AP-CPM Utilizzazione di simboli razzisti (nuovo)
Chiunque utilizza o diffonde pubblicamente simboli razzisti, in particolare simboli del nazionalsocialismo oppure loro varianti, quali bandiere, distintivi, insegne, slogan o forme di saluto, oppure oggetti che raffigurano o comprendono tali simboli o loro varianti, quali scritti, registrazioni sonore e visive o immagini;
chiunque fabbrica, tiene in deposito, importa, fa transitare o esporta tali simboli o loro varianti oppure tali oggetti al fine di diffonderli o farne uso pubblicamente,
è punito con la multa.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. Gli oggetti sono confiscati.
3. I numeri 1 e 2 non sono applicabili se l’utilizzazione o la diffusione pubblica dei simboli o degli oggetti persegue scopi culturali o scientifici degni di protezione.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
5 RS 321.0
6 RS 101, nuovo testo giusta la legge federale del ... (RU..., FF 2009...)
7 FF 1918 II 241