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Consultazione 2009/61: Entrata in vigore della modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) e della pertinente ordinanza d'esecuzione (OMSI) concernente le misure contro la tifoseria violenta · 3 pagine

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Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 20011 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Art. 21c- d

Abrogati

Art. 21c Competenza e obbligo di notifica

I Cantoni comunicano a fedpol:

a. le decisioni e le revoche delle misure riguardanti le persone contro cui è stato pronunciato un divieto limitato di lasciare la Svizzera, un’interdizioni di accedere a un’area, un obbligo di presentarsi alla polizia oppure un fermo preventivo di polizia;

b. le violazioni delle misure da parte delle persone contro cui è stato pronunciato un divieto limitato di lasciare la Svizzera, un’interdizioni di accedere a un’area, un obbligo di presentarsi alla polizia oppure un fermo preventivo di polizia;

c. le aree interdette da essi stabilite allegando le relative piantine. fedpol stabilisce la scala delle piantine.

Art. 21d

Abrogato

Art. 21f-g

Abrogati

1 RS 120.2

200x–xxxx