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Consultazione 2009/69: Modifica dell'ordinanza del 14 settembre 2005 sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) · 3 pagine
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Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP)
del
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza IUFFP del 14 settembre 20051 viene modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2 - 4
2 Gli organi e i rispettivi membri tutelano gli interessi dell'Istituto universitario.
3 Di fronte a tutte le decisioni che toccano i loro interessi personali o quelli di una persona a loro vicina, i membri degli organi chiedono la ricusa. In caso di conflitti d'interesse durevoli si dimettono dalla loro carica.
4 In presenza di motivi gravi, l'autorità di nomina può revocare in qualsiasi momento un organo o singoli membri.
Art. 11 cpv. 1, 1bis, 1ter, 2 e 3 lett. i
1 Il Consiglio dello IUFFP si compone di nove membri.
1bis Il Consiglio federale nomina i membri per quattro anni. È possibile rinnovare più volte la nomina.
1ter Esso nomina la presidente o il presidente nonché la vicepresidente o il vicepresidente.
2 All'atto della nomina dei membri il Consiglio federale fissa la rispettiva retribuzione di base nonché le indennità giornaliere e le spese.
3 Il Consiglio dello IUFFP:
i. nomina la direttrice o il direttore, con riserva di approvazione da parte del Consiglio federale;
Art. 13 cpv. 1 e 2
1 Il Consiglio federale nomina l'organo di revisione.
RS ..........
1 RS 412.106.1
2005–......