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Consultazione 2009/69: Modifica dell'ordinanza del 14 settembre 2005 sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) · 3 pagine

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2 La sua posizione, nonché il suo compito e le sue competenze si allineano per analogia agli articoli 728 - 728c del Codice delle obbligazioni (CO)2.

Art. 24 cpv. 1 e 1bis

1 L'Istituto universitario è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale. Esso intrattiene i suoi contatti con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento.

1bis Il Consiglio federale decide di anno in anno se dare scarico al Consiglio dello IUFFP in virtù dell'articolo 26 capoverso 1.

Art. 25 cpv. 4 e 5

4 Il Dipartimento consulta la Commissione federale della formazione professionale in merito agli obiettivi strategici stabiliti nel mandato di prestazioni.

5 Il Consiglio federale misura il raggiungimento degli obiettivi al termine del periodo di prestazione. Se necessario può completare o modificare gli obiettivi.

Art. 26 Resoconto

1 Entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio, il Consiglio dello IUFFP sottopone al Consiglio federale i seguenti documenti:

a. il suo rapporto di gestione;

b. il rapporto di verifica dell'organo di revisione;

c. il rapporto del Controllo federale delle finanze, nella misura in cui esso abbia effettuato una revisione presso l'Istituto universitario durante l'anno d'esercizio.

2 Il contenuto del rapporto di gestione rispecchia per analogia gli articoli 662– 670 CO3, mentre il rapporto di revisione si allinea all'articolo 728b CO.

3 Nell'ultimo anno del periodo di prestazione, il Consiglio dello IUFFP redige inoltre un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici da presentare al Consiglio federale in vista del rinnovo del mandato di prestazioni.

4 Il Dipartimento trasmette questi documenti e rapporti alla Commissione federale della formazione professionale per conoscenza. Questa redige un parere all'attenzione del Consiglio federale.

Art. 32 Utile e riserve

1 Il Consiglio federale decide di anno in anno, nell'ambito dell'approvazione del consuntivo, riguardo all'impiego di un eventuale utile conseguito.

2 Esso ha la facoltà di assegnare gli utili alle riserve.

2 RS 220

3 RS 220