Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/69: Modifica dell'ordinanza del 14 settembre 2005 sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) · 5 pagine

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Art. 10

Le modifiche apportate corrispondono all'applicazione dei principi 3 e 6. I singoli organi devono avere la possibilità di decidere autonomamente, senza essere vincolati da conflitti d'interesse.

Art. 11

Questa modifica si riallaccia al principio 4. Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio dello IUFFP che a sua volta ha il compito di designare la direttrice o il direttore. Finora anche questa era di competenza del Consiglio federale che mantiene comunque un diritto d'approvazione.

Art. 13

Anche l'organo di revisione è nominato dal Consiglio federale. Questo complemento è fondato sui principi 4 e 8. L'organo di revisione deve essere esterno e indipendente. Per quanto riguarda l'applicazione del diritto in materia di società anonima per analogia si rimanda direttamente a quest'ultimo.

Art. 24

Il principio 22a del rapporto d'applicazione impone una base legale in materia di

controlling, mentre il principio 21 prevede una decisione formale per quanto riguarda il fatto di dare scarico al Consiglio dello IUFFP.

Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e controllo in particolare tramite:

a. la nomina dei membri del Consiglio dello IUFFP nonché del suo presidente o della sua presidente;

b. l'approvazione della nomina della direttrice o del direttore;

c. la nomina dell'organo di revisione;

d. l'approvazione del rapporto di gestione e del consuntivo;

e. la verifica degli obiettivi strategici;

f. il fatto di dare scarico al Consiglio dello IUFFP.

Art. 25

Questo complemento è basato sui principi 30 e 31, richiesti come aggiunta dalla

commissione di revisione, che trovano riscontro nel principio 16 completato nonché nel nuovo principio 22b contenuti nel rapporto supplementare. Si trattava esclusivamente di completare l'esigenza nel lemma 1.

Art. 26

Questa modifica trae lo spunto dai principi 18, 19 e 22. Ogni anno il Consiglio dello IUFFP deve trasmettere al Consiglio federale il suo rapporto di gestione contenente un breve rapporto intermedio sul mandato di prestazioni, il rapporto di verifica dell'organo di revisione nonché un rapporto del Controllo federale delle finanze nella misura in cui questo sia intervenuto presso lo IUFFP. Ogni quattro anni deve inoltrare al Consiglio