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Consultazione 2009/76: Revisione dell'ordinanza sulla tassa dall'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) · 3 pagine

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Ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO)1

Modifica del …[avambrogetto 8.4.09]

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 30 agosto 19951 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare è modificata come segue:

Art. 7

Abrogato

Articolo 14 capoversi 2 e 3

2 Le tasse degli assoggettati che, a beneficio di un congedo per l'estero (art. 25 cpv. 3 e 4 della legge), il 31 dicembre dell'anno di assoggettamento sono domiciliati all'estero sono stabilite e riscosse, per questo anno di assoggettamento, dal Cantone nel quale l'assoggettato era domiciliato prima della sua partenza per l'estero.

3Abrogato

Art. 17 cpv. 1, 3 e 4

1 L'amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati annunciatisi alle autorità militari e del servizio civile del Cantone.

3 Il registro comprende anche le schede degli assoggettati agli obblighi militari i quali, in virtù dell’articolo 4 della legge, sono temporaneamente o durevolmente esentati dalla tassa o la cui tassa è stata ridotta in virtù dell’articolo 13. Sono fatte salve le istruzioni speciali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

4 Il registro è continuamente tenuto a giorno e rettificato almeno ogni 3 anni in base ai controlli militari e del servizio civile.

Art. 18 Registro degli assoggettati all’estero

1 L'amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati assenti dal Paese annunciati nel loro Cantone per quanto concerne il servizio militare o civile.

2 I dati del registro di un assoggettato che è rientrato in Svizzera devono essere rimossi dal registro degli assoggettati assenti dal Paese qualora l'amministrazione della tassa abbia preso conoscenza del rientro in Svizzera dell'interessato.

2 L’articolo 17 capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.

Art. 28 cpv. 3

3 Chiunque, in seguito a notevole menomazione o a danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile (art. 4 cpv. 1 lett. a–b della legge) chiede l'esenzione dalla tassa è tenuto, a richiesta dell’autorità di tassazione, a sottoporsi agli esami del medico da essa designato, a prosciogliere il proprio medico dal segreto professionale e a sottoporsi agli esami delle istanze cantonali AI.

Art. 34 cpv. 2

2 Sono legittimati a proporre reclamo l’assoggettato, il suo rappresentante e i suoi eredi. Il rappresentante è ammesso purché abbia l’esercizio dei diritti civili e goda dei diritti civici; l’autorità può chiedere al

rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta dell’assoggettato alla tassa.

1 RS 661.1