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Consultazione 2010/144: Iniziativa parlamentare 07.419. Base costituzionale per una politica familiare esaustiva · 2 pagine
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Decreto federale sulla politica della famiglia Progetto
del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto del ...1 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;
visto il parere del Consiglio federale del ... 2,
decreta:
I
La Costituzione federale3 è modificata come segue:
Art. 115a Politica della famiglia
1 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.
2 La Confederazione e i Cantoni promuovono la conciliabilità tra famiglia e lavoro. Provvedono in particolare a un’offerta appropriata di strutture diurne complementari alla famiglia e parascolastiche.
3 Se gli sforzi compiuti a tal fine dai Cantoni e da terzi non sono sufficienti, la Confederazione definisce i principi applicabili alla promozione della conciliabilità tra famiglia e lavoro. Può partecipare al finanziamento dei provvedimenti presi dai Cantoni.
Minoranza (Prelicz-Huber, Gilli, Weber-Gobet)
4 La Confederazione stabilisce i principi dell’armonizzazione dell'anticipo degli alimenti da parte dei Cantoni; tiene in considerazione gli sforzi dei Cantoni in questo ambito.
Art. 116 cpv. 1
1Abrogato
1 FF 2010 ...
2 FF 2010 ...
3 RS 101 2011–......