Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/68: Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali termiche a combustibili fossili · 3 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/n. incarto: J274-1575
1.2 Contenuto del progetto
L’articolo 11b capoverso 1 lettera b della legge sul CO2 sottoposta a revisione parziale affida al Consiglio federale la competenza di fissare il rendimento globale minimo da garantire. Oltre tale rendimento i gestori delle centrali sono tenuti ad aumentare l’efficienza globale dell’impianto con la cogenerazione, ossia la produzione di energia elettrica e termica in un solo processo. Tanto più elevato è il rendimento minimo fissato dal Consiglio federale, quanto più elevata dev’essere la quota di calore cogenerato utilizzabile.
Per i siti come quello di Chavalon, sul quale era già in funzione una centrale e dove l’utilizzo del calore è impossibile a causa dell’ubicazione isolata, il Consiglio federale ha proposto una deroga nel messaggio relativo alla modifica della legge sul CO2. Il Consiglio nazionale ha respinto l’articolo di legge corrispondente invocando la parità di trattamento per tutte le centrali. In sede di appianamento delle divergenze il Consiglio degli Stati si è allineato al Consiglio nazionale. Tuttavia, nel corso dei dibattiti ha auspicato che il Consiglio federale permettesse comunque la costruzione della centrale di Chavalon nell’ambito dell’ordinanza. A tal fine, occorre fissare un rendimento globale minimo sufficientemente basso da non imporre l’utilizzo del calore residuo. Tale deroga è sostenibile per la produzione di energia nelle ore di punta. Il presente avamprogetto di ordinanza prevede quindi due varianti.
Secondo l’articolo 11c capoverso 3 della legge sul CO2 modificata il Consiglio federale può computare investimenti in energie rinnovabili quali misure di compensazione. In linea di massima, gli investimenti in impianti che producono in Svizzera energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono computabili.
Gli articoli 11b e 11c della legge sul CO2 modificata obbliga i gestori di centrali termiche a combustibili fossili a stipulare un contratto con la Confederazione che disciplina la compensazione integrale delle emissioni prodotte. La presente ordinanza precisa gli elementi da considerare ai fini della conclusione del contratto. L’obbligo di compensazione si estende oltre il 2012 su tutta la durata di vita dell’impianto e verrà recepito nella legislazione successiva.
2 Commento ai singoli articoli Articolo 2 Rendimento globale
L’articolo 2 fissa il rendimento globale minimo (art. 11b cpv. 1 lett. b della legge sul CO2). Per rendimento globale (o grado di sfruttamento del combustibile) si intende il rapporto tra la prestazione fornita (elettrica e termica) e la prestazione utilizzata. Le centrali termiche a combustibili fossili – che abbinano la tecnica delle turbine a gas con quella delle centrali a vapore per produrre elettricità – raggiungono, in base all’attuale stato della tecnica, un rendimento elettrico pari al 58,5 per cento. Il valore minimo del rendimento globale fissato, pari al 62 per cento, obbliga i gestori delle centrali a sfruttare il combustibile in modo ottimale e a produrre sia energia elettrica che calore, come d’altronde richiesto espressamente dalla mozione della CAPTE-S già menzionata. Poiché le grandi quantità di calore prodotto possono essere vendute solo ad aziende industriali (ad es. cartiere, aziende farmaceutiche, aziende agroalimentari ecc.) o a grossi clienti (teleriscaldamento), le ubicazioni possibili per le grosse centrali (400 MW di potenza installata) sono limitate. Le centrali che non producono energia termica e non la sfruttano non raggiungono il rendimento globale minimo richiesto del 62 per cento e non possono ottenere l’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio. Non sono possibili eccezioni.
Variante dell’articolo 2 Rendimento globale
La variante all’articolo 2 stabilisce al capoverso 1 che le centrali termiche a combustibili fossili devono raggiungere un rendimento globale pari ad almeno il 62 per cento. In virtù del capoverso 2, sono escluse da tale obbligo le centrali che si trovano in un sito dove era già in funzione una centrale prima dell’entrata in vigore della modifica di legge. In tal caso, il rendimento globale minimo è del 58,5 per cento, sempre che le centrali non superino le 1500 ore di funzionamento all’anno. Pertanto, queste centrali sono esentate dall’obbligo di utilizzare il calore residuo. Vincolando la deroga a un limite massimo di ore di esercizio all’anno (1500 ore), si garantisce che le centrali con un basso rendimento servano solo per coprire la domanda nelle ore di punta e per un periodo limitato (produzione di corrente nelle ore di punta).
Articolo 3 Investimenti in energie rinnovabili
2/3 315/2006-02008/01/01/06/01/J274-1575