Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/68: Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali termiche a combustibili fossili · 3 pagine
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Riferimento/n. incarto: J274-1575
In virtù dell’articolo 11c capoverso 3 della legge sul CO2 il Consiglio federale può computare quali misure di compensazione gli investimenti in impianti che producono in Svizzera energia elettrica o termica da fonti di energia rinnovabili. Gli investimenti computabili in energie rinnovabili devono essere effettuati al fine di compensare le emissioni di CO2 delle centrali termiche a combustibili fossili. Poiché l’articolo 11b della legge esige la compensazione integrale delle emissioni, l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza limita il computo alla riduzione di emissioni ottenuta grazie agli investimenti.
Sono esclusi dal computo gli investimenti in energie rinnovabili sostenuti da altri programmi di promozione o compensati con la rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi secondo l’articolo 7a della legge federale del 26 giugno 19985 sull’energia. È il caso ad esempio dei programmi comunali, cantonali e nazionali volti ad incentivare gli investimenti in energie rinnovabili, quali il Programma Edifici.
Articolo 4 Contratto di compensazione
L’articolo 4 disciplina i dettagli relativi al contratto di compensazione stipulato tra i gestori delle centrali e l’UFAM (cpv. 1). A tenore del capoverso 3, le trattative volte alla conclusione del contratto devono essere condotte congiuntamente dall’UFAM e dall’Ufficio federale dell’energia (UFE). Il contratto di compensazione è valido oltre il 2012 per tutta la durata di vita dell’impianto.
Se le parti non giungono a un accordo, il gestore può esigere dall’UFAM una decisione (cpv. 3) che gli permette di interporre ricorso contro la proposta contrattuale formulata dalla Confederazione.
Il capoverso 2 specifica il contenuto minimo del contratto, che stabilisce in particolare quali misure proposte dal gestore per compensare le emissioni di CO2 vanno computate (lett. a). Contempla inoltre le prescrizioni relative alla rendicontazione sull’evoluzione delle emissioni di CO2 prodotte dalla centrale (lett. b) e alla rendicontazione sull’attuazione delle misure di compensazione adottate dal gestore (lett. c). Fissa infine le modalità per il calcolo della pena convenzionale che il gestore deve pagare qualora non compensi integralmente le emissioni conformemente al contratto o qualora superi il limite computabile di misure all’estero (lett. d). L’entità della pena viene determinata in base ai costi medi registrati al momento delle trattative contrattuali per la compensazione delle emissioni di CO2 in Svizzera. Se si applica un rendimento globale speciale per le centrali in funzione su un determinato sito prima dell'entrata in vigore della modifica della legge e destinate alla produzione di elettricità nelle ore di punta, il contratto di compensazione precisa le conseguenze in caso di superamento del limite massimo di funzionamento pari a 1500 ore all’anno (lett. e). Qualora il gestore superi ripetutamente il limite d'esercizio massimo consentito, i presupposti per l'autorizzazione d'esercizio sono considerati disattesi.
Articolo 5 Computo delle misure di compensazione dopo il 2012
L’articolo 5 mira a mantenere il valore delle misure di compensazione adottate a livello nazionale e svincolate dalle emissioni di CO2 fino a fine 2012. È il caso ad esempio di una centrale che non raggiunge le ore di funzionamento in base alle quali sono state calcolate le prestazioni di compensazione stabilite contrattualmente. In tal caso, il gestore può chiedere che le misure non utilizzate vengano computate nel periodo successivo al 2012 per compensare le emissioni di CO2 delle centrali termiche a combustibili fossili.
5 RS 730.0 3/3 315/2006-02008/01/01/06/01/J274-1575