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Consultazione 2010/72: 06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni · 2 pagine
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Art. 210
9. Prescrizione1 Le azioni di garanzia per difetti della cosa si prescrivono col
decorso di due anni dalla consegna della cosa al compratore, sebbene questi non ne abbia scoperto se non più tardi i difetti, a meno che il venditore abbia espressamente promesso la garanzia per un tempo più lungo.
2 Il termine è di cinque anni se la cosa è stata adoperata secondo le condizioni d’uso previste per un’opera immobiliare e ne ha provocato i difetti.
3 Per i beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20034 sul trasferimento dei beni culturali l’azione di garanzia si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.
4 Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere quando, entro il termine di prescrizione, fu fatta al venditore la notificazione prescritta.
5 Il venditore non può invocare la prescrizione di cui ai capoversi 1 e 2 e di un anno secondo il capoverso 3, ove sia provato che egli trasse deliberatamente in inganno il compratore.
Art. 371
e. Prescrizione1 Le azioni del committente per i difetti dell’opera si prescrivono
come le corrispondenti azioni del compratore. La prescrizione inizia a decorrere con la consegna dell’opera.
2 Lo stesso vale anche per le pretese del committente d’una costruzione immobiliare contro l’architetto o l’ingegnere che prestarono lavoro nell’esecuzione dell’opera.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.