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Consultazione 2010/81: Revisione parziale del Diritto delle obbligazioni (interesse moratorio)

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Legge federale di complemento Avamprogetto del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

Il diritto delle obbligazioni2 è modificato come segue:

Art. 104

2. Interessi moratori1 Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro

a. In genere deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento

all’anno, quand’anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.

2 Nelle vendite commerciali gli interessi moratori ammontano al 10 per cento all’anno.

3 Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1 FF …

2 RS 220 2010–......