Progetto
Consultazione 2010/86: Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale
Fedlex · Progetto · Pagina 1
Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I.
L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:
Art. 68 Rubrica e cpv. 4-7
Richiesta di dichiarazione di obbligatorietà
(Art. 60 LFPr)
4-7 Abrogati
Art. 68a Riscossione dei contributi
(Art. 60 LFPr)
1L’organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate.
2Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell’articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l’importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.
3L’organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l’azienda lo richiede o è inadempiente.
4Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento2.
Art. 68b Verifica dell’utilizzazione delle risorse del fondo, tenuta dei conti e revisione
(Art. 60 LFPr)
Attuale articolo 68 cpv. 5-7
II.
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.