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Consultazione 2010/86: Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale

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Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I.

L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 68 Rubrica e cpv. 4-7

Richiesta di dichiarazione di obbligatorietà

(Art. 60 LFPr)

4-7 Abrogati

Art. 68a Riscossione dei contributi

(Art. 60 LFPr)

1L’organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate.

2Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell’articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l’importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.

3L’organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l’azienda lo richiede o è inadempiente.

4Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento2.

Art. 68b Verifica dell’utilizzazione delle risorse del fondo, tenuta dei conti e revisione

(Art. 60 LFPr)

Attuale articolo 68 cpv. 5-7

II.

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

1 RS 412.101

2 RS 281.1