Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/86: Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale · 3 pagine

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dinanzi a una giurisdizione civile. Di conseguenza, in caso di problemi, per far valere la propria richiesta di contributi i responsabili del fondo si appellavano in sede civile.

Una sentenza del Tribunale federale ha tuttavia sancito che l’obbligo di contribuzione ad un fondo dichiarato di obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 60 LFPr è regolato dal diritto pubblico. La nuova situazione porta a cambiamenti nella procedura di rilevamento dei contributi e rende necessaria una modifica dell'ordinanza.

2. Spiegazioni

Art. 68a Riscossione dei contributi

Il legislatore prevede l’istituzione e il mantenimento dei fondi per la formazione professionale da parte delle associazioni professionali (art. 60 cpv. 1 LFPr) e, a determinate condizioni, la dichiarazione di obbligatorietà generale dei fondi da parte del Consiglio federale (art. 60 cpv. 3 LFPr). La dichiarazione di obbligatorietà generale conferisce al responsabile del fondo il diritto di riscuotere un contributo dalle aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo e, se necessario, di rendere esecutivo il pagamento del contributo.

L’articolo 68a cpv.1, 3 e 4 OFPr stabilisce il diritto delle organizzazioni di disporre il versamento dei contribuiti mediante decisione nel caso in cui le aziende siano inadempienti oppure richiedano loro stesse l’emanazione di una decisione. Al contempo viene stabilito che le decisioni sui contributi passate in giudicato siano parificate alle decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)6. La nuova disposizione produce sicurezza giuridica in merito alla natura giuridica della richiesta, della procedura e dell’esecuzione della richiesta ai sensi della LEF.

L’incasso dei contributi per il fondo avviene tramite richiesta di pagamento alle aziende. In caso di mancato versamento i responsabili del fondo dispongono il pagamento mediante decisione. La decisione prevede un termine di ricorso di 30 giorni. L’UFFT è l’istanza di ricorso per decidere dell’assoggettamento di un’azienda e/o dell'ammontare dei contributi7. La decisione dell'UFFT può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale e, in un’ultima istanza, presso il Tribunale federale8.

I responsabili del fondo sono sempre tenuti ad intraprendere una procedura esecutiva in caso di mancato pagamento dei contributi da parte di un'azienda. Se contro una procedura esecutiva viene fatta opposizione, il responsabile del fondo deve essere in possesso di un titolo di rigetto per poter richiedere il rigetto definitivo dell’opposizione. La decisione del responsabile del fondo passata in giudicato è considerata un titolo di rigetto che permette allo stesso l’esecuzione per crediti dei contributi dovuti (cfr. DTF 128 III 39 i.r. BILLAG, “Die Praxis”, vol. 91 [2002], n. 111).

Insieme all’articolo 68a OFPr vengono introdotte anche modifiche redazionali all’articolo 68 al fine di conferire maggiore chiarezza al disciplinamento. L’articolo 68 OFPr ora in vigore viene sostituito dagli articoli 68, 68a e 68b OFPr. È tuttavia nuovo solo l’articolo 68a capoversi 1, 3 e 4 OFPr, mentre il contenuto dei restanti articoli non ha subito modifiche.

6 LEF; RS 281.1. 7 Art. 61 cpv. 1 lett. b LFPr, art. 61 cpv. 2 LFPr in combinato disposto art. 50 PA (Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021). 8 Cfr. art. 33 lett. d LTAF (Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005; RS 173.32).