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Consultazione 2010/93: 09.480 n Iv.Pa. Nessuna estensione dell'obbligo d'informazione in materia di rilevazioni statistiche federali · 2 pagine

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Legge sulla statistica federale Progetto preliminare del 21 ottobre 2010 (LStat)

(Partecipazione alle rilevazioni statistiche federali) Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del …1;

visto il parere del Consiglio federale del …2,

decreta:

I

La legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 4 (nuovo)

1 La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l’obbligo d'informare secondo l’articolo 10 della legge del 22 giugno 20074 sul censimento federale della popolazione.

1bis La partecipazione alle rilevazioni indirette è obbligatoria per le persone e le istituzioni che svolgono compiti di diritto pubblico.

4 Nell’ordinare una rilevazione, il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all’obbligo d’informazione, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1FF 2010 ...

2FF 2010 ...

3 RS 431.01

4 RS 431.112

2002–......