Avamprogetto LPP
Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 3 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
3 L’istituto di previdenza comunica inoltre all’autorità o al servizio competente la costituzione in pegno dell’avere di previdenza dell’assicurato in virtù dell’articolo 30b e la realizzazione del pegno.
4 I pagamenti e il prelievo anticipato di cui al capoverso 2 non possono essere effettuati prima di 30 giorni dall’invio della comunicazione all’autorità o al servizio competente.
Art. 49 cpv. 2 n. 5a (nuovo)
2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:
5a. la comunicazione all’autorità di protezione dei minori o all’altro servizio designato dal diritto cantonale (art. 40),
Art. 86a cpv. 1 lett. abis (nuovo)
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:
abis. all’autorità di protezione dei minori o all’altro servizio designato dal diritto cantonale (art. 40), se sono necessari per sollecitare il pagamento di contributi di mantenimento arretrati o per garantire il pagamento di quelli futuri,
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice civile6
Art. 89bis cpv. 6 n. 4a (nuovo)
6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:
6 RS 210