Avamprogetto LPP

Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 3 pagine

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3 L’istituto di previdenza comunica inoltre all’autorità o al servizio competente la costituzione in pegno dell’avere di previdenza dell’assicurato in virtù dell’articolo 30b e la realizzazione del pegno.

4 I pagamenti e il prelievo anticipato di cui al capoverso 2 non possono essere effettuati prima di 30 giorni dall’invio della comunicazione all’autorità o al servizio competente.

Art. 49 cpv. 2 n. 5a (nuovo)

2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

5a. la comunicazione all’autorità di protezione dei minori o all’altro servizio designato dal diritto cantonale (art. 40),

Art. 86a cpv. 1 lett. abis (nuovo)

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

abis. all’autorità di protezione dei minori o all’altro servizio designato dal diritto cantonale (art. 40), se sono necessari per sollecitare il pagamento di contributi di mantenimento arretrati o per garantire il pagamento di quelli futuri,

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile6

Art. 89bis cpv. 6 n. 4a (nuovo)

6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:

6 RS 210

7 RS 831.40