Avamprogetto LPP
Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 3 pagine
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4a. la comunicazione all’autorità di protezione dei minori o all’altro servizio designato dal diritto cantonale (art. 40),
2. Legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio8
Titolo prima dell’art. 24a
Sezione 6a: Obblighi d’annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro, misure in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento
Art. 24fbis (nuovo) Misure in caso di inadempienza degli obblighi di
mantenimento
1 L’autorità di protezione dei minori o l’altro servizio designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso 1 e 290 del Codice civile9 può inviare una segnalazione scritta all’istituto di libero passaggio, se un assicurato che deve versare contributi di mantenimento periodici è in mora nel pagamento di almeno quattro importi mensili.
2 L’istituto di libero passaggio invia una comunicazione all’autorità o al servizio competente, se uno dei diritti seguenti dell’assicurato diventa esigibile:
a. pagamento della prestazione sotto forma di liquidazione in capitale unica,
b. pagamento in contanti secondo l’articolo 5,
c. prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni secondo gli articoli 30a e 30c LPP10.
3 L’istituto di libero passaggio comunica inoltre all’autorità o al servizio competente la costituzione in pegno dell’avere di previdenza dell’assicurato in virtù dell’articolo 30b LPP e la realizzazione del pegno.
4 I pagamenti e il prelievo anticipato ai sensi del capoverso 2 non possono essere effettuati prima di 30 giorni dall’invio della comunicazione all’autorità o al servizio competente.
5 In caso di libero passaggio, l’attuale istituto di previdenza o di libero passaggio trasmette la segnalazione dell’autorità o del servizio competente al nuovo istituto.
III
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
8 RS 831.42
9 RS 831.40
10 RS 831.40