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Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 2 pagine
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a. adempiono una delle condizioni per l’applicazione del referendum facoltativo di cui all’articolo 141 capoverso 1 lettera d;
b. contengono disposizioni su materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni;
c. causano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all’anno.
Art. 7b cpv. 1bis
1 Il Consiglio federale rinuncia all’applicazione provvisoria se vi si oppongono almeno due terzi dei membri di ciascuna delle due commissioni competenti dell’Assemblea federale.
2. Legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento
Art. 152 cpv. 3bis
3bis
Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell’Assemblea federale. Se vi si oppongono almeno due terzi dei membri di ciascuna delle due commissioni, il Consiglio federale rinuncia all’applicazione provvisoria.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.