Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/67: Revisione dell'ordinanza sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA) · 2 pagine

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27.07.2011

Commenti alla modifica dell’ordinanza concernente gli emolumenti USTRA

1. Premesse

La Confederazione fornisce attivamente, regolarmente e gratuitamente informazioni in merito agli indicatori principali concernenti la circolazione stradale. A questo scopo l’USTRA allestisce ad esempio la statistica sugli incidenti stradali corredata da numerose valutazioni standard, pubblicate anche on line. Sul portale Internet dell’Ufficio federale di statistica è poi possibile collegare e valutare i principali dati relativi agli incidenti grazie a una banca dati interattiva (STAT-TAB).

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Qualsiasi altra prestazione derivante dallo sviluppo di MISTRA e dall’introduzione di un registro degli incidenti stradali comporta la riscossione di emolumenti il cui importo va fissato nell’ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-

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USTRA) .

Quanto detto non concerne le valutazioni speciali che l’USTRA fa su ordinazione e per le quali gli emolumenti sono stabiliti già oggi secondo il dispendio (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c OEmo-USTRA).

1.1 Statistica degli incidenti stradali

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Conformemente all’ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) , l’USTRA ha il compito di tenere il registro di valutazione e di allestire la statistica degli incidenti stradali. A tal fine l’USTRA sviluppa e gestisce applicazioni tecniche per la valutazione degli incidenti stradali. Queste applicazioni sono impiegate per studiare le cause degli incidenti e forniscono quindi informazioni importanti in vista dell’adozione e della verifica delle misure finalizzate a migliorare la sicurezza sulle strade.

1.2 Monitoraggio del traffico

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Conformemente all’ordinanza sulle rilevazioni statistiche (n. 178 dell’allegato) , l’USTRA ha il compito di censire il traffico stradale. A tal fine l’USTRA sviluppa e gestisce applicazioni tecniche per la valutazione della circolazione stradale. Queste applicazioni sono impiegate per studiare il traffico e forniscono quindi informazioni importanti in vista dell’adozione e della verifica delle misure finalizzate a migliorare la circolazione stradale e le relative opere infrastrutturali.

2. Commenti alle singole disposizioni

Art. 5 cpv. 1

I dati di MISTRA desinati all’uso proprio sono forniti gratuitamente salvo se si tratta dei dati annuali del registro degli incidenti stradali o se l’accesso a questi dati avviene tramite un’applicazione tecnica speciale. In questi casi sono riscossi emolumenti per i record di dati forniti e per i diritti d’accesso all’applicazione utilizzata (cfr. n. 3.12 - 3.14 dell’allegato).

Ai terzi che su mandato dell’USTRA (art. 17 cpv. 1 ORIStr) effettuano valutazioni o ricerche, l’USTRA fornisce gratuitamente i record di dati e i diritti d’accesso necessari a questi scopi.

Allegato, n. 3 (titolo)

Il titolo di questo numero dell’allegato è stato modificato per tenere conto del fatto che le informazioni fornite possono provenire anche da MISTRA e non solo dai registri della circolazione stradale.

Allegato, n. 3.7 e 3.8

Le aliquote degli emolumenti riportate nel testo in vigore dell’ordinanza per le valutazioni standard e individuali si riferiscono ai dati dei registri per l’ammissione alla circolazione, ossia per esempio ai dati

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del registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS) o del registro delle autorizza-

1 Sistema d’informazione per la gestione delle strade e del traffico 2 RS 172.047.40 3 RS 741.57 4 RS 431.012.1 5 RS 741.56