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Consultazione 2012/107: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 3 pagine
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verso 3 OAMal
Limitazione: cumulabile con le posizioni 4707.00 tassa di presenza e 4707.20 supplemento per analisi senza suffisso C, fino a un massimo di 24 punti per giorno
C 4707.20 1 Supplemento per ogni analisi senza suffisso C; applicabile soltanto in relazione con la tassa di presenza di cui alla posizione 4707.00 se gli esami di laboratorio sono eseguiti nel proprio laboratorio del gabinetto medico o durante una visita a domicilio conformemente
all’articolo 54 capoverso 1 lettera a numeri 3 e 4 OAMal, e come
diagnosi in presenza del paziente conformemente all’articolo 54 capoverso 1 lettera a numero 2 OAMal; per più consultazioni incluse analisi di laboratorio applicabile anche più volte al giorno
anche applicabile in relazione con la tassa di presenza di cui alla posizione 4707.00 se gli esami di laboratorio sono eseguiti per il
proprio bisogno o su incarico esterno da laboratori d’ospedale conformemente all’articolo 54 capoverso 1 lettere b e c, nonché
capoverso 2 OAMal, e da officine di farmacisti conformemente
all’articolo 54 capoverso 1 lettera c OAMal
anche applicabile in relazione con la tassa di presenza di cui alla posizione 4707.00 per analisi di laboratorio per il proprio bisogno
tramite laboratori (d’ospedale) conformemente all’articolo 54, capoverso 3 OAMal
Limitazione: cumulabile con le posizioni 4707.00 tassa di presenza e 4707.10 supplemento per analisi con suffisso C, fino a un massimo di 24 punti per giorno
5 Capitolo: Appendici all’elenco delle analisi
5.1 Appendice A: Analisi eseguite nell’ambito delle cure di base
(art. 52 cpv. 3 LAMal nonché art. 54 cpv. 1, art. 62 cpv. 1 lett. a e art. 62 cpv. 2 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102))
5.1.1 Osservazioni preliminari al capitolo 5.1 Secondo l’articolo 54 OAMal, i seguenti laboratori sono autorizzati a eseguire unicamente analisi nell’ambito delle cure di base:
1. Il laboratorio del gabinetto medico secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera a OAMal. Soltanto i medici titolari di determinati titoli di perfezionamento hanno inoltre a disposizione <<l’elenco ampliato per medici con determinati titoli di perfezionamento>> nel capitolo 5.1.3 dell’elenco delle analisi.
2. Il laboratorio d’ospedale che esegue soltanto analisi per il proprio bisogno (laboratorio d’ospedale di tipo A ai sensi della convenzione di garanzia della qualità) secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera b OAMal.
3. L’officina del farmacista secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera c OAMal.
4. Il laboratorio d’ospedale che esegue analisi su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni soltanto nell’ambito delle cure di base (laboratorio d’ospedale di tipo B ai sensi della convenzione di garanzia della qualità) secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 OAMal.
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera a OAMal, per il laboratorio di gabinetto medico valgono i-
noltre le seguenti condizioni supplementari:
1. Le analisi sono eseguite nell’ambito delle cure di base per il proprio bisogno del medico, ossia per i propri pazienti.