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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
c. lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi, una fascia tampone di almeno 3 e al massimo 6 m di larghezza su entrambi i lati. Una fascia su un solo lato è sufficiente, se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua.
3 Il Cantone può autorizzare che non vengano predisposte fasce di superficie inerbita lungo siepi o boschetti campestri e rivieraschi, se:
a. condizioni tecniche particolari lo richiedono (p.es. larghezza esigua del campo tra due siepi), o
b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale di proprietà.
4 Sulle superfici per le quali il Cantone ha rilasciato un'autorizzazione di cui al capoverso 3 non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari.
5 Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza non arabile. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a o 41b dell’ordinanza del 28 ottobre 199845 sulla protezione delle acque (OPAc) oppure, in virtù dell'articolo 41b capoverso 4 OPAc46, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua la fascia viene misurata a partire dal ciglio della scarpata.
6 Lungo le superfici di inventari (paludi, siti di riproduzione degli anfibi e prati e pascoli secchi) devono essere rispettate le prescrizioni in materia di gestione e le dimensioni delle zone tampone di cui all'articolo 18a LPN.