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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
8 Esigenze relative alle direttive PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzione
8.1 Disposizioni PER concernenti le colture speciali
1 Per le colture speciali devono essere adempiuti i principi contenuti negli articoli 11-17 e, se del caso, le esigenze minime di cui al presente allegato.
2 Le seguenti organizzazioni specializzate possono elaborare disposizioni PER specifiche:
a. il Gruppo di lavoro svizzero in materia di PER in orticoltura (SAGÖL);
b. il Gruppo di lavoro svizzero per la produzione integrata di frutta in Svizzera (SAIO);
c. la Federazione svizzera per la produzione ecologica in viticoltura (Vitiswiss).
3 L'UFAG può approvare le disposizioni di cui al capoverso 2 se queste vengono valutate equivalenti a quelle secondo il capoverso 1.
8.2 Altre disposizioni PER
1 Le seguenti organizzazioni specializzate e d'esecuzione possono elaborare direttive PER specifiche:
a. Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis (KIP);
b. Le Groupement pour la production intégrée dans l’Ouest de la Suisse (PIOCH) ;
c. Bio Suisse.
2 L'UFAG può approvare le direttive delle organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b se queste vengono valutate come equivalenti alle disposizioni della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
3 L'UFAG può approvare le direttive delle organizzazioni di cui al capoverso 1 lettera c se queste vengono valutate come equivalenti alle disposizioni sull'avvicendamento disciplinato delle colture e sulla protezione adeguata del suolo.
9 Fasce tampone
1 Le fasce tampone sono fasce estensive di superficie inerbita o da strame. Su di esse non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari. Fatto salvo il capoverso 5, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.
2 Devono essere predisposte:
a. ai margini delle foreste, una fascia tampone di almeno 3 m di larghezza;
b. lungo i sentieri, una fascia tampone di almeno 0,5 m di larghezza;