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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
Allegato 3
(art. 24, 27 e 47)
Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione
1 Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo
1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo:
a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione:
b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
d. le fasce detritiche e le giovani morene;
e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.
2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.
3 Il gestore definisce in un piano le superfici pascolative, quelle non pascolative e quelle soltanto limitatamente pascolative.
2 Piano di gestione
1 Il piano di gestione deve indicare:
a. le superfici pascolative e quelle non pascolative;
b. le biocenosi esistenti, la loro valutazione e i biotopi di importanza nazionale;
c. la superficie di pascolo netta;
d. il potenziale di resa stimato;
e. l'idoneità delle superfici all'utilizzo con le diverse categorie di animali.
2 Il piano di gestione stabilisce:
a. quali superfici adibire al pascolo di quali animali;
b. i numeri concernenti il carico e la durata dell'estivazione;
c. il sistema di pascolo;