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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt)

spetto delle disposizioni legali in materia di protezione degli animali e delle acque, igiene dell'aria,

pianificazione del territorio e protezione del paesaggio.

Art. 38 Obbligo di manutenzione e gestione

Cpv. 1

Il concetto di "superfici di compensazione ecologica" è sostituito da quello di "superfici per la promozione della biodiversità" ed è adeguato il rinvio all'ordinanza sui pagamenti diretti revisionata.

Art. 39 Altri motivi di restituzione

Cpv. 1 lett. f (nuovo) e cpv. 2 lett. c (nuovo)

Un progetto di sviluppo regionale può essere riconosciuto come tale se ne è riconoscibile e disciplinato il carattere collettivo e la collaborazione richiesta all'interno di un progetto per una determinata durata. Ciò è stabilito nella convenzione. Qualora tale collaborazione cessi, viene a mancare un importante presupposto al sostegno concesso. Per tale motivo un eventuale rimborso risulta opportuno. Il rispettivo ammontare deve essere disciplinato già nella convenzione.

Art. 44 Provvedimenti edilizi

Cpv. 1 lett. e

La ricostituzione di colture perenni per il miglioramento della produzione e l'adeguamento al mercato deve essere sostenuta con crediti di investimento. Il sostegno ammonta al massimo al 50 per cento dei costi di terzi computabili per un nuovo impianto, materiale vegetale incluso. Il credito di investimento va rimborsato entro al massimo 8-15 anni, quindi almeno 4 000 franchi l'anno. Con tale provvedimento migliora la competitività delle aziende con colture perenni nel contesto internazionale.

Art. 46 Importi forfettari per provvedimenti edilizi

Cpv. 4

La modifica riguarda il rinvio all'ordinanza sui pagamenti diretti revisionata.

Cpv. 8

Nel caso di impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa la limitazione di 200 000 franchi non è giustificata in quanto crea disparità di trattamento nei confronti di impianti costruiti collettivamente secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera d. Il credito di investimento massimo per azienda secondo l'articolo 47 capoverso 1 è sufficiente come limite massimo. L'incremento dell'incentivo per la costruzione di tali impianti corrisponde anche alla Strategia energetica 2050.

Art. 49 Provvedimenti sostenuti

Cpv. 1 lett. c

Il testo attualmente in vigore limita il sostegno alla prima costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà. Spesso è più opportuno, efficace e meno rischioso per le organizzazioni già esistenti ampliare la loro attività e assumere mansioni supplementari, piuttosto che fondare nuove organizzazioni. L’unione delle forze e il risparmio finanziario devono essere utilizzati in modo ottimale e non essere ostacolati con falsi incentivi. Pertanto devono essere sostenuti anche ampliamenti dell'attività che determinano un effetto equivalente alla fondazione di una nuova organizzazione. Nel campo di applicazione del presente articolo non rientrano ampliamenti comprendenti solo un incremento dell'attività tradizionale.