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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) Indagine conoscitiva

Art. 49a Organizzazioni contadine di solidarietà

I provvedimenti sostenuti nonché il calcolo del credito di investimento corrispondono all'articolo vigente finora. Solo la limitazione a nuove organizzazioni di solidarietà (aiuto iniziale) è stata eliminata in funzione del nuovo testo dell'articolo 49 capoverso 1 lettera c per promuovere un impiego dei fondi più efficace. Nel sostegno di organizzazioni esistenti sono computabili solo i costi per l'avvio di una nuova attività o quelli per un ampliamento dell'attività per i provvedimenti secondo la lettera b. In tal senso sono computabili anche gli acquisti (lett. c) e i costi salariali (lett. d). Non rientrano nel sostegno del presente articolo gli edifici o l'acquisto di macchinari o veicoli.

Art. 51 Importo dei crediti di investimento

Cpv. 4

Con l'adeguamento dell'articolo 107 capoverso 2 LAgr è possibile versare crediti di costruzione a progetti di più ampia portata anche nella regione di pianura. I crediti di costruzione sono una particolare forma di crediti di investimento. Con la concessione di un credito di costruzione si vuole evitare che il committente sia costretto a contrarre un credito bancario per saldare le fatture correnti dei costi di progettazione e costruzione fino al versamento dei contributi federali, cantonali e comunali assicurati al progetto. Il credito di costruzione può essere concesso per un massimo di 3 anni. Per progetti di più ampia portata si intendono progetti di costruzione per i quali la Confederazione accorda un contributo superiore a 100 000 franchi.

Considerato che i mezzi finanziari per i crediti di investimento (nuovi depositi nel Fonds de roulement) sono esigui e limitati, e visto che dalle esperienze acquisite finora il limite massimo attualmente in vigore non viene mai esaurito nel quadro del superamento di difficoltà di liquidità, l'ammontare massimo deve essere limitato alla metà della somma dei contributi pubblici.

Art. 55 Procedura di approvazione

Cpv. 4

Lo stralcio del capoverso 4 risulta dalla modifica dell'articolo 108 capoverso 1bis LAgr.

Art. 61 Gestione dei fondi federali

Cpv. 2bis e 4

Gli esigui mezzi finanziari richiedono una gestione ancora più oculata dei fondi federali. Di conseguenza, sono necessarie integrazioni all'obbligo di notifica dei Cantoni. Se un Cantone dispone temporaneamente di un'elevata liquidità, secondo l'articolo 62 capoverso 1 gli viene richiesta la restituzione dei fondi, che saranno assegnati ai Cantoni con risorse più limitate. La norma rispecchia ampiamente la prassi finora in uso, sulla quale però i Cantoni venivano informati solo tramite circolare.

6.4 Ripercussioni

6.4.1 Confederazione

Oltre agli adeguamenti amministrativi che non hanno conseguenze finanziarie e relative al personale, gli ampliamenti delle forme di sostegno decisi dal Parlamento (contributi per le iniziative collettive dei produttori volte alla riduzione dei costi, ai crediti di investimento per il rinnovo di colture perenni e alle piccole aziende artigianali nella regione di pianura nonché i crediti di costruzione per progetti collettivi di più ampia portata nella regione di pianura) richiedono più fondi per contributi e crediti di investimento. Considerato l'elevato fabbisogno finanziario annunciato dai Cantoni, per il miglioramento delle basi saranno inevitabilmente stabilite priorità dai Cantoni nell'elaborazione delle domande ed eventualmente liste d'attesa.