Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
Art. 74
Capoverso 1: la DSA viene revocata se l’azienda non adempie i propri obblighi di cui all’articolo 70 o se, nell’ambito di una ripetizione della procedura, una nuova valutazione di cui all’articolo 62 fa emergere un rischio per la sicurezza.
Secondo il capoverso 2, la revoca deve avvenire sotto forma di una decisione contro la quale, in virtù dell’articolo 76 capoverso 3, si può presentare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Il diritto di ricorso spetta anche al mandante poiché una revoca può essere svantaggiosa anche per esso. Può, ad esempio, avere un considerevole interesse finanziario che la DSA non venga revocata.
Art. 75
La PSA viene ripetuta se alla scadenza della durata di validità della DSA un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza è ancora pendente e viene elaborato dall’azienda. Durante la procedura di ripetizione l’adempimento del mandato non viene interrotto. Se il mandato è quasi adempiuto e non sono stati assegnati nuovi mandati, per motivi di economia procedurale il servizio specializzato SA non ripeterà la procedura. Se sussiste un motivo concreto per presumere che in seguito a cambiamenti sostanziali in seno all’azienda sono emersi nuovi rischi per la sicurezza, la procedura va parimenti ripetuta.
Art. 76
Il capoverso 1 accorda agli organi dell’azienda vari diritti (consultare i documenti, esigere la rettifica dei dati errati, esigere la soppressione di dati obsoleti, far apporre una menzione di contestazione) analogamente all’articolo 51 capoverso 1 per i CSP.
Secondo il capoverso 2, contro le decisioni del servizio specializzato SA è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Con questa norma si stabilisce che, nel presente caso, non si applica la disposizione d’eccezione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a della legge sul Tribunale amministrativo federale (la sostanziale inammissibilità del ricorso contro le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese). Se tuttavia una decisione del servizio specializzato SA si fonda su informazioni di intelligence che non devono giungere all’azienda o all’opinione pubblica, allora trovano applicazione le corrispondenti disposizioni procedurali (art. 27 e 28 PA).
Art. 77
Capoverso 1: il servizio specializzato SA impiega un sistema d’informazione per eseguire e gestire la PSA. Tale sistema esiste da anni e, di recente, è stato completamente ripensato. Per ragioni di sistematica, l’attuale base giuridica per il sistema (art. 150 segg. LSIM) va spostata nella presente legge.
Capoverso 2: poiché il sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, necessita di una base legale formale (art. 17 cpv. 2 LPD), costituita dagli articoli 77-80.
Il capoverso 3 elenca esaustivamente tutti i dati memorizzati nel sistema d’informazione.
Il capoverso 4 disciplina la responsabilità per il trattamento conforme al diritto dei dati nel sistema e per la sicurezza del sistema stesso.
Art. 78
L’articolo 78 fornisce la base necessaria per rendere accessibili a determinati servizi taluni dati del sistema d’informazione.
Lettera a: i mandanti hanno accesso ai dati che li riguardano e all’elenco con tutte le aziende titolari di una DSA. Ciò consente loro di vedere rapidamente se un’azienda è già titolare di una DSA;
lettera b: nel suo diritto esecutivo il Consiglio federale può autorizzare determinate aziende ad avviare autonomamente CSP per il proprio ambito di competenza. In questo caso tali aziende devono ottenere l’accesso a determinati dati del sistema d’informazione. Già con l’attuale sistema gli incaricati della sicurezza di talune aziende possono inoltre consultare la decisione in merito al controllo e il livello di sicurezza (livello di controllo) dei collaboratori della loro azienda.
Art. 79
Il disciplinamento della conservazione e della distruzione dei dati corrisponde, mutatis mutandis, a quello proposto per il CSP (si veda l’art. 54).
Art. 80
Il Consiglio federale deve emanare le necessarie disposizioni completive alla PSA.