Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
La lettera a menziona il caso di applicazione principale: l’intenzione di un’autorità o di un’organizzazione
assoggettata di conferire un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza di cui all’articolo 56 a un’impresa che vi si candida. La PSA costituisce, in linea di principio, una questione nazionale. Perciò, le aziende con sede all’estero che vogliono candidarsi per un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza della Svizzera, devono farsi controllare da parte dello Stato nel quale si trova la loro sede. Le competenze e le modalità di controllo sono parte integrante dei pertinenti trattati internazionali di cui all’articolo
90. In siffatti casi viene richiesta alle autorità di sicurezza estere mediante una cosiddetta «Facility Security Clearance Information Sheet» la prova di una dichiarazione di sicurezza aziendale (DSA) del mandatario o, qualora l’azienda in questione non fosse stata ancora controllata, l’avvio della procedura di controllo.
Il capoverso 1 lettera b considera il caso di aziende con sede in Svizzera che vogliono candidarsi per un
mandato dall’estero e devono presentare alle autorità del Paese interessato una dichiarazione di sicurezza delle autorità dello Stato in cui si trova la loro sede. Questa procedura e la certificazione ivi connessa rappresentano un’attività ufficiale che non può essere attribuita all’economia privata perché le autorità estere esigono, senza eccezioni, un «sigillo di sicurezza» ufficiale dello Stato in cui ha sede l’azienda.
Il capoverso 2 rileva che, in ogni caso, una PSA può essere eseguita soltanto con il consenso dell’azienda interessata. In pratica, il necessario consenso dell’azienda per l’esecuzione della PSA non rappresenta tuttavia mai un problema perché le aziende hanno un interesse finanziario al conferimento del mandato.
Capoverso 3: nel caso d’applicazione del capoverso 1 lettera b, la Confederazione non ha alcun interesse proprio diretto all’esecuzione della procedura. Il Consiglio federale disciplinerà la questione dei costi a livello di ordinanza.
Art. 58
Capoverso 1: la PSA viene eseguita solamente se vengono soddisfatti determinati criteri e presupposti (p. es. il consenso). Se nel corso della PSA l’azienda non soddisfa più questi criteri, la procedura viene abbandonata. Secondo la lettera d, ciò può anche avvenire se l’azienda, nel caso del proprio fallimento o della distruzione dello stabilimento in seguito a un incendio, non è assolutamente più in grado di adempiere il mandato.
Il capoverso 2 prescrive che, dopo l’abbandono della procedura, vanno distrutti tutti i dati e i documenti connessi con essa.
Art. 59
Il capoverso 1 stabilisce in primo luogo che le PSA vengano eseguite da un «servizio specializzato per la sicurezza aziendale» (servizio specializzato SA). In seno alla Confederazione (come finora) un unico servizio deve dunque occuparsi di questa procedura. Il servizio specializzato SA si attiva soltanto su domanda (e non su mandato) di un’autorità o di un’organizzazione assoggettata. Queste ultime sono però tenute a presentare una domanda in tal senso se vogliono conferire a un’azienda un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza.
Capoverso 2: nel loro ambito di competenza, le autorità assoggettate devono stabilire chi presenta la domanda di avvio della procedura. A seconda delle loro necessità organizzative, può trattarsi di un servizio centrale o di qualsiasi servizio che dispone della competenza di conferire mandati sensibili sotto il profilo della sicurezza a imprese dell’economia privata.
Il capoverso 3 disciplina la competenza nel caso di un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza di un’autorità estera o internazionale. Di regola, la procedura viene avviata mediante una domanda da parte dell’autorità di sicurezza estera (Facility Security Clearance Information Sheet, FSCIS) alle autorità di sicurezza e una conferma dell’azienda interessata. Alla domanda si risponde secondo una procedura standardizzata i cui dettagli vanno disciplinati mediante ordinanza.
Art. 60
Capoverso 1: una volta giunta la domanda di esecuzione della PSA, il servizio specializzato SA esamina dapprima se vi sono i presupposti per l’avvio della procedura (p. es. presenza di un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza) e se del caso avvia la PSA.
Capoverso 2: se, nel caso concreto, i rischi per la sicurezza delle informazioni possono essere ridotti al minimo mediante altre misure, il servizio specializzato SA, per motivi di economia amministrativa, può rinunciare all’esecuzione della PSA. Se, ad esempio, il mandato viene svolto sotto la vigilanza del servizio che conferisce il mandato nei suoi locali e al mandatario (azienda) non viene consegnata alcuna documentazione, bastano ad esempio, eventualmente, i corrispondenti CSP. Se il servizio specializzato SA rinuncia a eseguire