Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
4.3 Forma dell’atto
Già nella sua decisione del 12 maggio 2011 relativa all'elaborazione delle basi legali formali in materia di protezione delle informazioni, il Consiglio federale riteneva che la normativa essenziale sulla sicurezza delle informazioni avrebbe dovuto presentare la forma di una legge federale. Da un lato si tratta di disposizioni essenziali in materia di organizzazione e di procedura per le autorità federali (art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.) che in conseguenza della necessità del loro carattere unitario devono spiegare anche effetti su tutte le autorità. Dall'altro lato, si tratta di disposizioni che, in particolare nell'ambito dei controlli di sicurezza, comportano considerevoli ingerenze in ambiti protetti dalla Costituzione.
4.4 Delega di competenze normative
Le autorità assoggettate alla LSIn dovranno emanare prescrizioni d'esecuzione in particolare per disciplinare i compiti, le competenze e le misure organizzative nei rispettivi ambiti di competenza. Non si tratta sostanzialmente di disposti ordinativi surrogatori della legge nel senso dei principi di delega riconosciuti, bensì di prescrizioni d'esecuzione (autonome) vere e proprie i cui principi materiali sono stabiliti nella legge e che non concedono ai privati alcun diritto immediato né impongono loro degli obblighi. La stessa Costituzione attribuisce di principio le competenze per l’emanazione di tali prescrizioni d’esecuzione alle autorità assoggettate alla LSIn. Pertanto nell’avamprogetto di legge esse non vengono indicate in maniera dettagliata. Espresse norme di delega sono tuttavia contenute nella legge laddove:
è fatto obbligo alle autorità interessate di emanare disposizioni esecutive o disposti ordinativi surrogatori
della legge (ad es. art. 5 cpv. 1, art. 19 cpv. 1, art. 22 cpv. 1 ecc.);
autorizza il Consiglio federale a concludere autonomamente trattati internazionali (art. 90).