Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

 elaborazione o definizione di requisiti di sicurezza standardizzati secondo lo stato della dottrina e della tecnica (art. 88 cpv. 1 e 2). Questa misura è necessaria per un’esecuzione possibilmente unitaria. Essa può tuttavia comportare anche risparmi (cfr. sopra).

Il Consiglio federale disciplinerà l’organizzazione del servizio specializzato a livello di ordinanza (art. 86 cpv. 3). Al riguardo deciderà anche quali organi esistenti verranno riuniti nonché come e con quali mezzi il servizio specializzato adempirà i suoi compiti.

3.2 Ripercussioni sui Cantoni e i Comuni

I Cantoni sono interessati solo nella misura in cui, su mandato diretto e sotto la vigilanza della Confederazione, esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. f nonché art. 89). In simili casi devono adottare le misure di sicurezza necessarie richieste dalla legge e sono inoltre tenuti a designare un servizio che funga da interlocutore per le autorità federali competenti. Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza lo svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone nel caso degli impiegati cantonali nonché il controllo dell’attuazione delle misure da parte dei Cantoni. Al riguardo terrà conto dell’autonomia cantonale.

Le ripercussioni sui Cantoni saranno dunque esigue.

3.3 Ripercussioni sull’economia

I terzi sono interessati dalla legge solo indirettamente, vale a dire se sono destinati a gestire informazioni o mezzi TIC della Confederazione nel quadro di un contratto. In seguito all’introduzione di una procedura unitaria di sicurezza relativa alle aziende, le aziende che si candidano per mandati civili della Confederazione che comportano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza saranno soggette a tale procedura. L’assoggettamento è connesso a un onere amministrativo supplementare minimo, tuttavia la concorrenzialità delle imprese svizzere viene migliorata poiché la legge crea la base per il rilascio di dichiarazioni di sicurezza delle autorità a favore di privati che si candidano per mandati classificati esteri o internazionali per la cui esecuzione è necessaria un'attestazione di sicurezza relativa alle aziende (cfr. art. 56-80).

Inoltre l’economia beneficerà di una migliore protezione dei segreti d’affari o di fabbricazione affidati alle autorità federali.

3.4 Ripercussioni sulla società

La società è interessata sotto due aspetti. In primo luogo è rafforzata la sua fiducia nel trattamento sicuro di informazioni da parte delle autorità federali. Essa ha la certezza che la Confederazione considera importanti le informazioni che riguardano la società (in particolare i dati personali nonché i segreti d’affari e di fabbricazione) e le protegge di conseguenza. In secondo luogo, sono resi noti i principi della classificazione di informazioni. Ciò è particolarmente importante in relazione al principio della trasparenza, la cui efficacia non può essere assolutamente pregiudicata dalla legge.

3.5 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

3.5.1 Strategia per una società dell’informazione in Svizzera

Il presente avamprogetto è menzionato nel Catalogo dei progetti società dell’informazione 2011-2015 (stato: giugno 2013) sotto l’ambito d’intervento «Sicurezza e fiducia». La legge creerà una chiara base per la concretizzazione dei requisiti in materia di sicurezza nei progetti gestiti dalla Confederazione. Riguardo alla strategia: cfr. numero 1.2.1.1.

3.5.2 Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici

Per quanto riguarda la Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici: cfr. il numero 1.1.2.2; per quanto riguarda il rapporto tra tale strategia e l’avamprogetto: cfr. il numero 1.2.6; per il sostegno degli esercenti di infrastrutture critiche nel settore della sicurezza delle informazioni, cfr. gli articoli 81-83.

3.5.3 Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche (strategia PIC)

La strategia PIC del 27 giugno 2012 (FF 2012 6875) si prefigge di rafforzare la resilienza (capacità di resistenza) della Svizzera in relazione alle infrastrutture critiche. A questo scopo la strategia definisce diverse misure suddivise in due campi d’azione. L’autoprotezione viene migliorata grazie all’allestimento e all’applicazione, da parte degli organi competenti, di piani di protezione integrali volti a identificare e ridurre i rischi specifici. A livello intersettoriale viene migliorata la collaborazione fra gli attori coinvolti (autorità, gestori) di tutti i settori delle infrastrutture critiche e ridotta la vulnerabilità della società, dell’economia e dello Stato in vista di interruzioni gravi. In questo senso vengono elaborate pianificazioni volte a limitare i