Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
danni e a sostenere in modo sussidiario i gestori di infrastrutture critiche in caso di interruzioni gravi. Il Consiglio federale intende sostenere i gestori di infrastrutture critiche nei loro sforzi di protezione. Al riguardo si deve raggiungere la maggior resilienza possibile dal profilo della sicurezza delle informazioni.
Diverse misure della strategia PIC si focalizzano direttamente su esigenze riguardanti una migliore sicurezza delle informazioni. La misura 7, ad esempio, prevede di creare una base legale che permetta di sottoporre determinate categorie di personale dei gestori di infrastrutture critiche a controlli di sicurezza. L’esecuzione di controlli di sicurezza deve essere in linea di massima prevista ai sensi della strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici (cfr. n. 1.1.2.2 nonché art. 3 cpv. 3). L’avamprogetto crea pure nella LAEI (cfr. art. 26a LAEI) una base legale per l’esecuzione di verifiche dell’affidabilità di determinati impiegati di Swissgrid. La LSIn sostiene quindi anche l’attuazione della strategia PIC.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 42 Cost. per le sue regolamentazioni il legislatore federale necessita di una base costituzionale (esplicita o implicita). Per la prevista legislazione nell’ambito della sicurezza delle informazioni esistono sufficienti basi costituzionali. Sotto il profilo formale, nel caso della normativa da emanare si tratta principalmente di disposizioni organizzative per le autorità federali. Il diritto federale in materia di organizzazione non è espressamente menzionato come competenza legislativa nel catalogo inerente alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni della Cost., tuttavia l’articolo 164 capoverso 1 lettera g Cost. annovera nell’ambito delle competenze dell’Assemblea federale l’«organizzazione e [la] procedura delle autorità federali» tra le materie le cui disposizioni sono emanate sotto forma di legge federale (cfr. l’ingresso della LParl). Inoltre, nella legislazione vigente in materia di organizzazione si rinvia anche all’articolo 173 capoverso 2 Cost. che attribuisce all’Assemblea federale tutte le questioni che rientrano nella competenza della Confederazione e non sono attribuite ad altre autorità (cfr. l’ingresso (con la nota a piè di pagina 1) della LOGA, l’ingresso della LTras nonché della LSIC).
Sotto l’aspetto dei contenuti, la normativa è in primo luogo destinata alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera nonché a proteggere la libera formazione dell’opinione e la capacità di agire delle autorità. In questo contesto, essa si fonda anche sull’articolo 54 capoversi 1 e 2 Cost. (Relazioni con l’estero e salvaguardia della sicurezza esterna) nonché sull’articolo 57 capoverso 1 Cost. secondo il quale «nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese […] (cfr. l’ingresso della LMSI )».
Non rientrano tra gli obiettivi menzionati in precedenza le disposizioni sul controllo di sicurezza relativo alle aziende, sempre che sia previsto per aziende che necessitano di una dichiarazione di sicurezza aziendale allo scopo di potersi candidare per mandati di autorità estere o internazionali. Questa regolamentazione è coperta dall’articolo 101 Cost., che rappresenta la base per la promozione dell’economia esterna. Le disposizioni inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche possono fondarsi tanto sulle basi nell’ambito della sicurezza interna ed esterna quanto sulle competenze della Confederazione per l’approvvigionamento del Paese (art. 102 Cost.). Per l’esercito si può rinviare all’articolo 60 Cost. che dichiara l’organizzazione dell’esercito di competenza della Confederazione.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Svizzera ha firmato con diversi Stati e organizzazioni internazionali accordi sulla protezione delle informazioni o accordi in materia di sicurezza (cosiddetti Security Agreements o Security Arrangements; cfr. RS 0.514). Con questi accordi internazionali, la Svizzera si è impegnata a rispettare determinati standard in materia di protezione di informazioni classificate. Oltre che con l’UE, la Svizzera ha concluso, nel 1997, anche un accordo in materia di protezione delle informazioni con la NATO nel quadro del «Partenariato per la pace» nonché, nel 2004, con l’Agenzia spaziale europea (ESA). Da un lato, questi accordi contengono disposizioni materiali quali ad esempio i meccanismi di protezione unitari in occasione del trattamento di informazioni classificate o il riconoscimento reciproco di certificati di sicurezza. Dall’altro, contengono anche norme organizzative e strutturali. Menzionano ad esempio di volta in volta l’organo competente per la concretizzazione delle misure di sicurezza (la cosiddetta National Security Authority NSA o Designated Security Authority DSA). In particolare in ambito COMSEC sono richieste autorità nazionali (cosiddette National Accreditation Authority NAA o Security Accreditation Authority SAA) che definiscono standard unitari nel settore TIC. Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza (art. 86) assumerà questi compiti e le responsabilità nel contesto internazionale.