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Consultazione 2012/119: Modifica dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) · 2 pagine
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Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del … maggio 2013 Disegno del 26.10.2012
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1bis
1bisLa completezza e la correttezza della storia di un animale della specie bovina sono indicate dallo stato della storia dell'animale. Se la storia dell'animale è completa e corretta, il suo stato è "OK". Se è incompleta o errata, il suo stato è "scorretta". Se le notifiche non pervengono entro il termine di notifica e il relativo termine di invio, la storia dell’animale presenta lo stato "provvisoriamente OK".
Art. 12 cpv. 1 lett. bbis, 2 e 2bis
1Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:
bbis. per animali della specie bovina: lo stato della storia dell'animale di ogni singolo animale;
2Ogni persona può effettuare al massimo 30 consultazioni al giorno, giusta il capoverso 1 lettere a, b e d; esse sono gratuite.
2bisLe consultazioni, giusta il capoverso 1 lettere bbise c, sono consentite illimitatamente e gratuitamente.
Art. 20 cpv. 6
6Aggiorna, dopo ogni notifica concernente un animale della specie bovina, il suo stato della storia dell'animale.
II
1 RS 916.404.1
2013