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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine

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Fonte dei dati: Imprese e stabilimenti privati e

pubblici di tutti settori d’attività economica

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria

Data della rilevazione: –

Periodicità: Trimestrale per la rilevazione sulle

nuove imprese, trimestrale per tutte le imprese con più di dieci stabilimenti e più di 100 addetti, annuale per le altre imprese con più stabilimenti e per l’aggiornamento del genere di attività economica, altre rilevazioni secondo il bisogno

Partecipanti all’esecuzione: Servizi della Confederazione e dei

Cantoni, Comuni e associazioni

Disposizioni speciali: In deroga all’articolo 8 dell’ordi-

nanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (RS 431.903), vengono utilizzati i dati necessari per l’aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti. In deroga all’articolo 9 dell’ordinanza citata, i numeri d’identificazione assegnati nel RIS alle imprese e agli stabilimenti (n. RIS) nonché le attività economiche attribuite dall’UST (codice NOGA) e l’indicazione se si tratta della sede principale di un’impresa o di una sua filiale possono essere comunicati a terzi, salvo che le imprese lo vietino espressamente.

Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza citata possono essere pubblicati dati sulle imprese, sulle aziende, sul numero di addetti e sugli equivalenti a tempo pieno ripartiti per Comuni, aggregazioni territoriali, attività economiche, classi di grandezza delle aziende e forma giuridica.