Progetto

Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

431.012.11

Ordinanza del DFI sulla realizzazione di collegamenti di dati statistici (Ordinanza sul collegamento di dati)

del XX (stato XX)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali,

ordina:

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione, lo svolgimento, la protezione e la sicurezza dei dati nel collegamento di dati statistici effettuati dall’Ufficio federale di statistica (UST) nonché le condizioni e l’organizzazione del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.

2 Essa disciplina inoltre i requisiti per i servizi statistici cantonali e comunali coinvolti.

Art. 2 Organizzazione e svolgimento del collegamento di dati

1 La realizzazione di collegamenti di dati presso l’UST presuppone una domanda di collegamento scritta e motivata alla direzione dell’UST.

2 La domanda di collegamento è esaminata dalle sezioni interessate, dal servizio Metodologia statistica e dal Servizio giuridico dell’UST, che ne valutano la fattibilità tecnica, metodologica e giuridica e la validità.

3 In merito all’ammissibilità e alla realizzazione di collegamenti di dati decide la direzione dell’UST.

4 La gestione e l’emissione delle chiavi di collegamento necessarie per realizzare collegamenti di dati nonché la vigilanza sui collegamenti di dati spettano allo Stato maggiore di direzione.

Art. 3 Protezione e sicurezza dei dati

1 Le chiavi di collegamento necessarie per realizzare collegamenti di dati sono conservate in un luogo centrale e in forma particolarmente protetta.

2 Per l’utilizzo di una chiave di collegamento per il singolo caso è necessaria un’autorizzazione scritta della direzione dell’UST.

1 RS 431.012.1