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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine

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Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 10 capoverso 3quinquies, 14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale (LStat);

visti gli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20063 sull’armonizzazione dei registri (LArRa),4

Art. 1 cpv. 1

La presente ordinanza disciplina l’esecuzione di rilevazioni statistiche nonché il trattamento dei dati rilevati ai fini di elaborare statistiche. Essa fissa in allegato l’elenco degli organi responsabili di tali rilevazioni, precisandone le condizioni di realizzazione.

Art. 3a Principi statistici e standard

1 Nell’espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i principi nazionali e internazionali riconosciuti, in particolare l’indipendenza professionale, l’obiettività e il segreto statistico.

2 Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori prassi.

Art. 3b Cooperazione con l’Unione europea

L’UST coordina la cooperazione con l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat).

1 RS 431.012.1

2 RS 431.01

3 RS 431.02