Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo

2.5.2 Sezione 2: Misure disciplinari

Art. 18 Misure disciplinari

Parallelamente al disciplinamento esaustivo degli obblighi professionali a livello federale, il presente avamprogetto unifica il diritto disciplinare. In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni di esecuzione sono previste misure unitarie. Le disposizioni di esecuzione comprendono sia le ordinanze federali sia le disposizioni cantonali che i Cantoni possono emanare in particolare in virtù dell’articolo 12 (riserve associate all’autorizzazione). Le misure disciplinari possono essere ordinate in aggiunta alle sanzioni penali.

Se constata la violazione di un obbligo, nel scegliere il genere e l’entità della sanzione l’autorità di vigilanza deve tener conto del principio di proporzionalità: in altre parole, la gravità della sanzione deve essere adeguata e necessaria in relazione allo scopo perseguito. L’effetto della sanzione imposta alla persona interessata deve essere commisurato all’interesse pubblico di rispettare la norma giuridica violata (obbligo professionale, disposizione di esecuzione). Tale interesse dipende in particolare da ciò che intendeva proteggere tale obbligo professionale o disposizione di esecuzione. La violazione di una prescrizione di esecuzione cantonale che persegue unicamente scopi organizzativi, ad esempio, assume minor rilievo della violazione di una disposizione di esecuzione volta ad assicurare l’assistenza in regioni periferiche o in orari marginali. Occorre però basarsi sull’interesse pubblico sottostante anche per gli obblighi professionali della presente legge. In caso di violazione della clausola generale (l’esercizio accurato e coscienzioso della professione di cui all’art. 15 lett. a) le autorità di vigilanza non sono tenute a sanzionare ogni comportamento non accurato, il che equivarrebbe a un controllo generale della qualità dell’esercizio della professione. Per lo Stato non sussiste alcun obbligo di vigilare sul rispetto degli obblighi di diligenza e delle norme deontologiche nell’ambito di ciascun contratto di trattamento (mandato). La violazione di un obbligo professionale è però grave quando diminuisce la fiducia del pubblico nell’integrità o nella competenza professionale degli operatori sanitari, compromette la sicurezza o la qualità dell’assistenza o addirittura mette in pericolo o lede direttamente la salute di singole persone.

Secondo il capoverso 1 sono previste le seguenti misure disciplinari.

Lettera a: la misura disciplinare meno severa prevista è l’avvertimento. L’avvertimento è una punizione disciplinare che raccomanda al destinatario di astenersi in futuro da un determinato comportamento. Il

54

Tribunale federale ha approvato il carattere disciplinare dell’avvertimento , rilevando che i destinatari possono percepire l’avvertimento come una misura severa tanto quanto l’ammonimento. Se non fosse stato riconosciuto il carattere disciplinare dell’avvertimento, le persone che considerano ingiustificata la sanzione non avrebbero alcuna possibilità di ricorso.

Lettera b: la seconda misura disciplinare in ordine di severità è l’ammonimento.

Lettera c: una multa è adeguata, ad esempio in alternativa a un avvertimento o a un ammonimento, quando un operatore sanitario viola l’obbligo dell’apprendimento permanente (art. 15 lett. b) o di pubblicità non ingannevole (art. 15 lett. e). L’importo massimo della multa di 20 000 franchi è giustificato dalla grande responsabilità nei confronti dei pazienti delle persone che operano nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. La multa è commisurata alla colpa e alla situazione finanziaria dell’interessato nel singolo caso.

Lettere d ed e: il divieto di esercizio della professione temporaneamente (fino a sei anni) o, in caso di infrazioni particolarmente gravi, definitivamente rappresenta la misura disciplinare più severa. Il divieto definitivo di esercitare la professione può essere pronunciato solo se, in base a una valutazione globale dell’attività professionale svolta fino a quel momento da una persona, non vi è un’altra sanzione atta

55

a garantire un comportamento corretto in futuro.

54 DTF 103 Ia 428

55 DTF 106 Ia 100