Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale
Sezione 1: Esercizio della professione
Art. 11 Condizioni d’autorizzazione
1
L’autorizzazione a esercitare una professione sanitaria di cui all’articolo 2 lettere a–e è rilasciata se la persona richiedente:
a. possiede un diploma di bachelor del ciclo di studio corrispondente di una scuola universitaria professionale oppure un titolo di studio estero ritenuto equipollente;
b. è degna di fiducia e offre la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio professionale ineccepibile; e
c. padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale è richiesta l’autorizzazione.
2
L’autorizzazione viene concessa anche alle persone che possiedono, anziché il diploma di cui al capoverso 1 lettera a, un titolo in cure infermieristiche rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di studio corrispondente riconosciuto a livello federale o un titolo estero ritenuto equipollente.
3
L’autorizzazione a esercitare una professione sanitaria di cui all’articolo 2 lettere f ... è rilasciata se la persona richiedente:
a. possiede un diploma di master del ciclo di studio di una scuola universitaria accreditata istituzionalmente oppure un titolo di studio estero riconosciuto equipollente;
b. soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–c.
4
Chi dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi della presente legge soddisfa, in linea di principio, le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione in un altro Cantone. È fatto salvo l’articolo 12.
[…]
Capitolo 6: Disposizioni finali
[…]
Art. 24 Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
80
1. Codice penale
Art. 321 cpv. 1 prima frase
1
Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale 81
in virtù del Codice delle obbligazioni , i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli infermieri di pratica avanzata APN come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
82
2. Codice di procedura penale
Art. 171 cpv. 1
1
Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli infermieri di pratica avanzata APN come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.
83
3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979
80 RS 311.0
81 RS 220
82 RS 312.0