Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Una possibile regolamentazione del registro potrebbe avere il seguente tenore:
Proposta di regolamentazione per un registro delle professioni sanitarie nella LPSan
Capitolo 1: disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto
1
La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità:
a. della formazione nelle professioni sanitarie impartita presso le scuole universitarie professionali al livello di bachelor nonché la qualità dell’esercizio della professione da parte di chi ha concluso tale formazione;
b. dell’esercizio della professione da parte dei titolari di un diploma rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di formazione in cure infermieristiche riconosciuto a livello federale.
2
A tale scopo essa disciplina in particolare:
a. le competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor;
b. l’accreditamento dei cicli di studio di bachelor;
c. il riconoscimento dei titoli di studio esteri;
d. l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale;
e. il registro delle professioni sanitarie (registro).
Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale
Sezione 1: Esercizio della professione
Art. 14 Obbligo di annunciarsi
1
I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 84
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) oppure
85
dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio
86
(AELS), alla Direttiva 2005/36/CE , possono esercitare senza autorizzazione la loro professione sanitaria in qualità di prestatori di servizi.
2
I prestatori di servizi devono annunciarsi secondo la procedura prevista dalla legge federale 14 dicembre 87
2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
3
I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare la loro professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone senza chiederne l’autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Le restrizioni e gli oneri legati all’autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi all’autorità cantonale competente.
4
L’autorità cantonale competente li iscrive nel registro.
Capitolo 6: Registro
Art. 22 Competenza e scopo
1
Il Dipartimento dell’interno (DFI) tiene un registro delle professioni sanitarie.
2
Tale registro serve:
a. all’informazione e alla tutela dei pazienti;
b. alla garanzia della qualità;
c. a scopi statistici;
d. all’informazione di servizi svizzeri ed esteri; e
e. alla semplificazione delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione.
84 RS 0.142.112.681.1
85 RS 0.632.31
86 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato III, sezione A n. 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
87 RS 935.01