Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Principali competenze professionali per la futura ordinanza relativa alla legge sulle profes-
sioni sanitarie (OPSan) conformemente all’art. 5 LPSan
Competenze professionali degli infermieri APN
a. Essere in grado di formulare diagnosi di cura e predisporre o adottare le misure corri-
spondenti (p. es. rischio d’infezione accresciuto, disturbi della deglutizione, rischio di feri-
te, rischio di avvelenamento in seguito all’assunzione di farmaci scorretti)
b. Essere in grado di ordinare test diagnostici su pazienti con un quadro clinico stabile, in-
terpretare i risultati, adattare la medicazione o predisporre altre terapie necessarie
c. Essere in grado di negoziare obiettivi di trattamento e di cura in un’équipe interprofessio-
nale tenendo conto degli standard terapeutici nazionali e internazionali (p. es. evidence
based nursing, disease management) e assumere la direzione nella cura (raccomanda-
zioni di trattamento e di cura basate sull’evidenza, percorsi di trattamento interdisciplinari,
gestione dell’équipe di cura e del caso)
d. Essere in grado di rispondere a domande tecniche in qualità di persona di riferimento per
le équipe e gli stabilimenti e proporre ai pazienti soluzioni adeguate ed efficienti (p. es.
nurse case management)
e. Essere in grado di assumersi la responsabilità per la garanzia della qualità
dell’organizzazione dell’assistenza e l’elaborazione di linee guida e standard clinici e par-
tecipare allo sviluppo della gestione degli errori
f. Essere in grado di elaborare, applicare e valutare strategie per assicurare cure infermieri-
stiche che rispondano ai bisogni, tenendo conto delle condizioni quadro attuali e delle sfi-
de future
Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio
Art.6 Scopo dell’accreditamento e obbligo di accreditamento
1
Lo scopo dell’accreditamento è di verificare se:
a. sono rispettati i requisiti contenutistici e strutturali dei cicli di studio;
b. vengono trasmesse agli studenti le competenze necessarie all’esercizio della professione secondo la presente legge.
2
I cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma di bachelor o di master nelle professioni sanitarie 79
devono essere accreditati conformemente alla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e alla presente legge.
Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri
Art. 9
1
Un titolo di studio estero viene riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di studio di una scuola universi-
taria svizzera (diploma di bachelor o di master):
a. è stabilita in un accordo sul riconoscimento reciproco con lo Stato interessato o con un’organizzazione sopranazionale; o
b. è comprovata nel caso specifico in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche in esso contenute.
2
Un titolo di studio estero riconosciuto equipollente esplica il medesimo effetto per l’esercizio della professione
in Svizzera di un titolo di scuola universitaria svizzera.
3
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è competente per il riconoscimento.
Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro
prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
4
Se un titolo di studio estero non può essere riconosciuto equipollente, sono necessarie delle misure compensa-
tive. Il Consiglio federale regola le modalità.
79 FF 2011 6629