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Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione

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Decreto federale Progetto preliminare sulla politica dell’infanzia e della gioventù

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]1;

visto il parere del Consiglio federale del [data]2,

decreta:

I

La Costituzione federale3 è modificata come segue:

Art. 67 cpv. 1 e 1bis (nuovo)

1 La Confederazione e i Cantoni conducono una politica attiva dell’infanzia e della gioventù. Nell’adempimento dei loro compiti tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dei fanciulli e dei giovani.

1bis La Confederazione può stabilire principi sull’incoraggiamento e la protezione dei fanciulli e dei giovani, nonché sulla loro partecipazione alla vita politica e sociale.

Minoranza (Pieren, de Courten, Freysinger, Grin, Keller Peter, Müri)

1bisstralciare

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Minoranza (Müri, de Courten, Derder, Grin, Keller Peter, Pieren, Schillinger,

Wasserfallen)

Non entrare in materia

1 FF 2012 ...

2 FF 2012 ...

3 RS 101 2012–......