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Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 2 pagine
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Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (KAV)
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del … ,
decreta:
I
La legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 60a Titolo
Tasse dei Cantoni sulle acque di scarico
Art. 60b (nuovo) Tassa della Confederazione sulle acque di scarico
1 La Confederazione riscuote presso i detentori di impianti centrali di depurazione delle acque una tassa per finanziare l’indennizzo corrisposto per le misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a, compresi le spese di esecuzione a carico della Confederazione.
2L’ammontare della tassa è fissato secondo il numero di abitanti allacciati all’impianto di depurazione delle acque. L’aliquota della tassa media per abitante è pari a un massimo di 9 franchi l’anno.
3 Il Consiglio federale fissa l’aliquota della tassa sulla base dei costi previsti e regola la procedura da applicare per la riscossione della tassa.
4 I detentori degli impianti addossano la tassa a chi causa l’inquinamento.
Art. 61 Titolo
Eliminazione dell’azoto negli impianti di depurazione delle acque
RS ..........
1 RS 814.20
2011–......