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Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 2 pagine

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Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (KAV)

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del … ,

decreta:

I

La legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 60a Titolo

Tasse dei Cantoni sulle acque di scarico

Art. 60b (nuovo) Tassa della Confederazione sulle acque di scarico

1 La Confederazione riscuote presso i detentori di impianti centrali di depurazione delle acque una tassa per finanziare l’indennizzo corrisposto per le misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a, compresi le spese di esecuzione a carico della Confederazione.

2L’ammontare della tassa è fissato secondo il numero di abitanti allacciati all’impianto di depurazione delle acque. L’aliquota della tassa media per abitante è pari a un massimo di 9 franchi l’anno.

3 Il Consiglio federale fissa l’aliquota della tassa sulla base dei costi previsti e regola la procedura da applicare per la riscossione della tassa.

4 I detentori degli impianti addossano la tassa a chi causa l’inquinamento.

Art. 61 Titolo

Eliminazione dell’azoto negli impianti di depurazione delle acque

RS ..........

1 RS 814.20

2011–......