Progetto
Consultazione 2012/16: Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio «chi inquina paga») · 2 pagine
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Art. 61a (nuovo) Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per
le acque di scarico
1 Nel quadro dei crediti autorizzati e dei mezzi finanziari disponibili la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la costruzione e l’acquisto di:
a. impianti e installazioni per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti centrali di depurazione delle acque, purché siano necessari al rispetto delle disposizioni sull’immissione delle acque di scarico nelle acque;
b. canalizzazioni che sono costruite al posto di impianti e installazioni di cui alla lettera a.
2 Le indennità sono accordate se la costruzione degli impianti, degli installazioni o delle canalizzazioni è stata avviata prima del [20 anni dopo l’entrata in vigore della disposizione].
3 Le indennità ammontano al 75 per cento dei costi computabili.
Art. 84
Indennità per impianti, installazioni e canalizzazioni secondo l’articolo 61a sono accordati se questi sono stati costruiti o acquistati dopo il 1° gennaio 2012.
II
1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne decreta l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, … Consiglio nazionale, …
Il presidente: … Il presidente: …
Il segretario: … Il segretario: …