Progetto

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 3 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Legge sulla consultazione RU …

2 È possibile indire una procedura di consultazione per i progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.

3 È possibile rinunciare in via eccezionale a una procedura di consultazione secondo il capoverso 1, in particolare se:

a. a causa di un’urgenza dimostrata l’entrata in vigore di un progetto di legge o la ratifica di un trattato internazionale non può essere ritardata;

b. il progetto di atto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze fra autorità federali;

c. si presume che non emergeranno nuove informazioni sulla congruità del progetto, sulla sua attuabilità e sul consenso che può raccogliere.

Art. 4 cpv. 4 (nuovo)

4 In deroga al capoverso 2 lettere a–d, per i progetti secondo l’articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 la cerchia dei destinatari può essere limitata alle persone e alle organizzazioni di diritto pubblico o privato specificamente interessate.

Art. 5 Indizione

1 Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere a–d che emana dall’Amministrazione.

2 Il dipartimento competente indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l’articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2. Può delegare tale competenza all'ufficio responsabile. L’unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata competente può indire una procedura su un progetto legislativo, se le è delegata la competenza di emanare norme di diritto.

3 La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione su un progetto che emana dal Parlamento.

4 La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l’indizione indicando il termine per rispondere e l’ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

Art. 7 Forma e termine

1 La procedura di consultazione si svolge con una documentazione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione siano svolte esclusivamente in forma elettronica se le condizioni tecniche lo consentono.

2 Il termine per rispondere è di almeno tre mesi. È adeguatamente prolungato per tenere conto di vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. Il termine minimo è prolungato come segue:

a. nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto: di tre settimane;

b. nel periodo fra Natale e Capodanno: di due settimane;

c. nel periodo di Pasqua: di una settimana.