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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Ordinanza sui biocidi 813.12
Fr.
OBioc
(10% del n. 1.1)
1.6 Riconoscimento secondo l’articolo 7 lettera g OBioc e 10 000
riconoscimento di un’omologazione dell’Unione secondo
l’articolo 7 lettera h OBioc
(12,5% del n. 1.1)
1.7 Omologazione di uno stesso biocida secondo l’articolo 15 2 400
OBioc
(3% del n. 1.1)
2. Omologazione per il commercio parallelo secondo 3 200
l’articolo 13a OBioc
(4% del n. 1.1)
3 Trattamento delle domande concernenti biocidi non sog-
getti a omologazione secondo l’articolo 3 capoverso 3
OBioc:
3.1 Biocidi appartenenti a una famiglia di biocidi (art. 19 cpv. 2 400
2 lett. b OBioc)
(3% del n. 1.1)
3.2 Emissione di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo (art. 19800
cpv. 2 lett. c OBioc)
(1% del n. 1.1)
4 Richiesta di riservatezza secondo l’articolo 33 cpv. 1500
OBioc; per ogni sostanza
5 Trattamento delle domande di proroga secondo l’articolo
26 OBioc
5.1 Omologazione OE, OnE:
5.1.1 Senza valutazione completa 20 000
(25% del n. 1.1)
5.1.2 Con valutazione completa (art. 26 lett. 5 OBioc) 60 000
(75% del n. 1.1)
5.2 Omologazione semplificata 4 000
(5% del n. 1.1)
5.3 Riconoscimento e riconoscimento di un’omologazione 2 500
dell’Unione
(12.5% del n. 4.1.1)
5.4 Omologazione per situazioni eccezionali 4 000
6 Modifica
6.1 In base a nuove informazioni secondo l’articolo 24