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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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Ordinanza sui biocidi 813.12

Fr.

OBioc

(10% del n. 1.1)

1.6 Riconoscimento secondo l’articolo 7 lettera g OBioc e 10 000

riconoscimento di un’omologazione dell’Unione secondo

l’articolo 7 lettera h OBioc

(12,5% del n. 1.1)

1.7 Omologazione di uno stesso biocida secondo l’articolo 15 2 400

OBioc

(3% del n. 1.1)

2. Omologazione per il commercio parallelo secondo 3 200

l’articolo 13a OBioc

(4% del n. 1.1)

3 Trattamento delle domande concernenti biocidi non sog-

getti a omologazione secondo l’articolo 3 capoverso 3

OBioc:

3.1 Biocidi appartenenti a una famiglia di biocidi (art. 19 cpv. 2 400

2 lett. b OBioc)

(3% del n. 1.1)

3.2 Emissione di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo (art. 19800

cpv. 2 lett. c OBioc)

(1% del n. 1.1)

4 Richiesta di riservatezza secondo l’articolo 33 cpv. 1500

OBioc; per ogni sostanza

5 Trattamento delle domande di proroga secondo l’articolo

26 OBioc

5.1 Omologazione OE, OnE:

5.1.1 Senza valutazione completa 20 000

(25% del n. 1.1)

5.1.2 Con valutazione completa (art. 26 lett. 5 OBioc) 60 000

(75% del n. 1.1)

5.2 Omologazione semplificata 4 000

(5% del n. 1.1)

5.3 Riconoscimento e riconoscimento di un’omologazione 2 500

dell’Unione

(12.5% del n. 4.1.1)

5.4 Omologazione per situazioni eccezionali 4 000

6 Modifica

6.1 In base a nuove informazioni secondo l’articolo 24