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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Prodotti chimici
Allegato 11 (cifra III)
Modifica del diritto vigente
La cifra II dell’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 2005115 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici è modificata come segue:
II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005116 sui biocidi (OBioc)
1Gli emolumenti di cui ai numeri 1-5 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono maggiorati dell’80 per cento.
2Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2 e 4.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni altro principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell’8 per cento.
3Per le valutazioni comparative secondo l’articolo 11g OBioc, gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2 e 4.1 sono maggiorati del 20 per cento.
4Per ogni richiesta a causa di documenti mancanti o incompleti gli emolumenti di cui ai numeri 1-5 sono maggiorati del 5 per cento.
Fr.
1 Trattamento delle domande di omologazione
1.1 Omologazione OE secondo l’articolo 7 lettera a OBioc 80 000
1.2 Omologazione OnE secondo l’articolo 7 lettera b OBioc:
1.2.1 Con raccomandazione di un’autorità di uno Stato membro 80 000
dell’UE o dell’AELS (art. 17 cpv. 3 OBioc)
1.2.2 Senza raccomandazione di un’autorità di uno Stato mem-
bro dell’UE o dell’AELS (esame completo) 160 000 1.3 Omologazione ON secondo l’articolo 7 lettera c OBioc: 1 250 1.3.1 Supplemento per la valutazione della lettera di accesso 2 000
secondo l’allegato 8 numero 1.2 capoverso 1 lettera c
1.3.2 Supplemento per la valutazione dei documenti secondo 20 000
l’allegato 8 numero 1.2 capoverso 1 lettera b
1.4 Omologazione per situazioni eccezionali secondo l’articolo 8 000
7 lettera e OBioc
1.5 Omologazione semplificata secondo l’articolo 7 lettera f 8 000
115 RS 813.153.1
116 RS 813.12