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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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Prodotti chimici

Allegato 11 (cifra III)

Modifica del diritto vigente

La cifra II dell’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 2005115 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici è modificata come segue:

II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005116 sui biocidi (OBioc)

1Gli emolumenti di cui ai numeri 1-5 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono maggiorati dell’80 per cento.

2Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2 e 4.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni altro principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell’8 per cento.

3Per le valutazioni comparative secondo l’articolo 11g OBioc, gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2 e 4.1 sono maggiorati del 20 per cento.

4Per ogni richiesta a causa di documenti mancanti o incompleti gli emolumenti di cui ai numeri 1-5 sono maggiorati del 5 per cento.

Fr.

1 Trattamento delle domande di omologazione

1.1 Omologazione OE secondo l’articolo 7 lettera a OBioc 80 000

1.2 Omologazione OnE secondo l’articolo 7 lettera b OBioc:

1.2.1 Con raccomandazione di un’autorità di uno Stato membro 80 000

dell’UE o dell’AELS (art. 17 cpv. 3 OBioc)

1.2.2 Senza raccomandazione di un’autorità di uno Stato mem-

bro dell’UE o dell’AELS (esame completo) 160 000 1.3 Omologazione ON secondo l’articolo 7 lettera c OBioc: 1 250 1.3.1 Supplemento per la valutazione della lettera di accesso 2 000

secondo l’allegato 8 numero 1.2 capoverso 1 lettera c

1.3.2 Supplemento per la valutazione dei documenti secondo 20 000

l’allegato 8 numero 1.2 capoverso 1 lettera b

1.4 Omologazione per situazioni eccezionali secondo l’articolo 8 000

7 lettera e OBioc

1.5 Omologazione semplificata secondo l’articolo 7 lettera f 8 000

115 RS 813.153.1

116 RS 813.12