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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Prodotti chimici
Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche78
Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di
attivo prodotto
Etofenprox 3-fenossibenzil-2-(4- 970 g/kg 1° febbraio 2010 31 gennaio 2020 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un etossifenil)-2-metil- prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV propiletere valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione,
Numero CE: 407-980-2 nonché i gruppi di persone che potrebbero essere Numero CAS: esposti al prodotto e di cui non si è tenuto sufficiente-80844-07-1 mente conto nella valutazione effettuata a livello
comunitario. Nel rilasciare l’omologazione del prodotto gli SV valutano i rischi. Successivamente, l’ON per i prodotti chimici garantisce che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.
L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. in considerazione del rischio rilevato per gli utenti, i prodotti possono essere utilizzati tutto l’anno solo se sono forniti dati relativi all’assorbimento cutaneo che dimostrino l’assenza di rischi inaccettabili derivanti dall’esposizione cronica;
2. i prodotti destinati all’uso industriale devono essere utilizzati con gli opportuni dispositivi di protezione individuali.
Fenoxicarb [2-(4- fenossifenossi) 960 g/kg 1° febbraio 2013 31 gennaio 2023 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un etil]carbammato di etile prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CE: 276-696-7 valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli Numero CAS: 72490-01-8 usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di
persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE.
L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. devono essere prese idonee misure di riduzione del