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Consultazione 2012/32: Revisione dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) · 2 pagine

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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I.

L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 bis

1bis Il lavoratore beneficia di almeno 18 domeniche libere per anno civile. Almeno 12 volte nel corso dell’anno civile deve essere tuttavia accordato un riposo settimanale minimo di 59 ore consecutive. Queste 59 ore comprendono il riposo giornaliero, il sabato e la domenica interi. Le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno civile.

Art. 47 cpv. 1

1 Al personale a terra della navigazione aerea si applicano l’articolo 4, per tutta la notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo, nonché gli articoli 5, 10 capoverso 3, 12 capoverso 1bise 13.

II

La presente modifica entra in vigore il ....

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione,

1 RS 822.112

2012–