Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/47: Revisione parziale dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO) · 3 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo
Gli impianti esercitati al massimo per 50 ore l'anno sono esentati dall'obbligo di registrazione.
2.2 Precisazione dell'immissione in rete (art. 2 cpv. 2).
Nelle garanzie di origine non viene registrata la produzione lorda ma quella netta (art. 4 cpv. 1). Di conseguenza, dalla produzione deve essere dedotta l'alimentazione ausiliaria (consumo proprio dell’impianto di produzione), ma non il consumo proprio dell'economia domestica o dell'impianto industriale in cui si trova l'impianto di produzione di energia elettrica. L'attuale formulazione "elettricità prodotta e immessa in rete" potrebbe dare adito a fraintendimenti. Con questa formulazione si vuole solamente esprimere il fatto che la centrale è collegata alla rete pubblica e non viene fatta funzionare "a isola", come per esempio può accadere su un alpe. Per evitare fraintendimenti, la formulazione viene modificata.
Nel nuovo testo dell'ordinanza si parla di elettricità prodotta e di potenza di allacciamento di una centrale.
2.3 Controlli a campione e rinnovo degli audit (art. 3 cpv. 3)
I dati dell'impianto devono essere certificati da un organismo indipendente (art. 3 cpv. 1). Se i dati dell'impianto subiscono modifiche, il produttore deve darne immediatamente comunicazione (art. 3 cpv. 3). Per evitare truffe e per mantenere bassa la quota di errore, si stabilisce ora che l'organismo di rilascio delle garanzie di origine può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione. A tale scopo, il gestore dell'impianto deve consentire l'accesso alle installazioni e ai documenti necessari. Gli audit di ripetizione hanno senso soprattutto laddove gli errori possono verificarsi più facilmente e avere conseguenze particolarmente importanti, come nel caso dei grandi impianti, delle centrali ad accumulazione con pompaggio o degli impianti non disgiunti giuridicamente dall'esercente della rete di distribuzione.
L'organismo di rilascio verifica regolarmente i dati dell'impianto e i dati di produzione. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione.
2.4 Registrazione mensile per impianti > 30 kVA (art. 2 cpv. 2)
Conformemente all'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, gli impianti con una potenza allacciata superiore a 30 kVA devono essere muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati (art. 8 cpv. 5 OAEl). Per questi impianti, la registrazione mensile della produzione per le garanzie di origine non rappresenta un onere supplementare sostanziale rispetto alla registrazione trimestrale o annuale. Affinché la banca dati delle garanzie di origine sia il più possibile aggiornata, per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA è prescritta la registrazione mensile. Per gli impianti più piccoli continua a rimanere possibile la registrazione trimestrale o annuale.
Per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA, la registrazione della produzione ai fini delle garanzie di origine deve avvenire ogni mese.
2.5 Abrogazione dell'art. 3 cpv. 1
Il presupposto per il rilascio di garanzie di origine è che il produttore faccia registrare l'impianto dall'organismo di rilascio. Con l'introduzione dell'obbligo di registrazione, questa norma è stata ora inserita nell'ordinanza sull'energia (modifica del 17.8.2011, art. 1d cpv. 1 O-En). Essa non deve quindi più necessariamente figurare nell'ordinanza sulla garanzia di ori-
2/3 \\adb.intra.admin.ch\Userhome$\BFE-01\U80812730\data\documents\Panagon\HKNV_Ausnahmen2012_erläuternderBericht_i.docx