Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/47: Revisione parziale dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO) · 3 pagine

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,

dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE

Divisione Economia energetica

9 luglio 2012

Modifica dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità (ordinanza sulla garanzia di origine, OGO; RS 730.010.1):

precisazioni e deroghe all'obbligo di registrazione

Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale

Le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare dove e con quale tecnologia viene prodotta l'energia elettrica. Esse servono in particolare come base per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, per le esportazioni di corrente verde e anche per l'etichettatura dell'elettricità. Con le ultime modifiche dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) è stato introdotto l'obbligo di registrazione degli impianti per le garanzie di origine a decorrere dal 1° gennaio 20131. A partire da questa data, tutte le centrali elettriche con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA devono essere registrate nel sistema di garanzie di origine di Swissgrid. Per le centrali per le quali, a seguito di tale obbligo, risulterebbero costi sproporzionatamente elevati, il DATEC può definire disposizioni derogatorie (art. 1d cpv. 6 OEn).

La presente modifica della OGO ha lo scopo di definire tali disposizioni derogatorie. Nel contempo vengono introdotte piccole modifiche per precisare alcune disposizioni esistenti e per eliminare incertezze.

2. Contenuto delle modifiche

2.1 Deroghe all'obbligo di registrazione (art. 3a)

Le centrali per le quali, a seguito dell'obbligo di registrazione, risulterebbero costi sproporzionatamente elevati, devono essere esentate da tale obbligo. Gli impianti piccolissimi, con una potenza allacciata inferiore a 30 kVA, non sono comunque soggetti all'obbligo di registrazione, eccezion fatta per gli impianti RIC e FCA2. Nel caso degli impianti più grandi che però funzionano solo per qualche ora all'anno, vi è una sproporzione fra la quantità di energia prodotta, molto piccola, e i costi di registrazione, relativamente elevati. Un tipico esempio di questo genere di impianti sono i gruppi elettrogeni d'emergenza, che immettono energia elettrica in rete solo a scopo di test. In analogia all'allegato 2 n. 824.2 e 837.2 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), il limite viene fissato a 50 ore di funzionamento l'anno.

1 Art. 1d cpv. 2 OEn (modifica del 17 agosto 2011, entrata in vigore 1° ottobre 2011)

2 RIC = rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, FCA = finanziamento dei costi aggiuntivi; entrambi sono strumenti di incentivazione della produzione di energia elettrica rinnovabile 003948786