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Consultazione 2012/52: Modifica dell'ordinanza 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) (Statuto di ballerina di cabaret) · 2 pagine
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 12 cvp. 1 e 3
1Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a e 19a cpv. 2) non deve notificarsi.
3Gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.
Art. 34
Abrogato
Art. 57 cpv. 1 lett. c
1I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l’altro:
c. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b);
Art. 71 cpv. 3
3Per regolare il loro soggiorno, gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e, se l’ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.
Art. 85 cpv. 2
2Prima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 32 LStr) o di un permesso di dimora (art. 33 LStr) con attività lucrativa, la decisione preliminare
1 RS 142.201
2011–......