Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/52: Modifica dell'ordinanza 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) (Statuto di ballerina di cabaret) · 5 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Ammissione Mercato del lavoro

Rapporto esplicativo

Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) per l’abolizione dello statuto di artista di cabaret

Aprile 2012

1. Origine dello statuto, basi legali e prassi vigente

1.1 Situazione iniziale

Lo statuto di ballerina di cabaret per cittadine di Stati terzi esiste da ormai oltre 40 anni. La disciplina vigente risale al 1995. L’Ufficio federale della migrazione (UFM) è competente per la definizione dello statuto, la cui attuazione compete ai Cantoni.

Lo statuto è stato creato per proteggere le ballerine di cabaret dallo sfruttamento. Rappresenta una deroga nell’ambito dell’ammissione di manodopera non qualificata proveniente da Stati terzi. Se ne è dibattuto a fondo per l’ultima volta in occasione dell’elaborazione della legge federale sugli stranieri (LStr)1. In tale occasione, in seno al Parlamento era stato rilevato il basso livello di qualifica professionale delle ballerine di cabaret. In virtù di

un’applicazione sistematica del modello d’ammissione binario (libera circolazione delle persone per i cittadini UE/AELS vs. ammissione di cittadini di Stati terzi), non sarebbe possibile ammettere queste persone in Svizzera. La LStr lascia tuttavia al Consiglio federale la possibilità di mantenere la disciplina a livello di ordinanza in quanto il suo effetto nel tutelare le donne dallo sfruttamento è stato ritenuto preponderante rispetto ad altre considerazioni.

L’UFM ha ottenuto il mandato di vagliare periodicamente lo statuto sotto il profilo della reale tutela dallo sfruttamento.

1.2 Definizione e basi legali

Oggi è possibile ammettere in Svizzera ballerine di cabaret provenienti da Stati terzi in virtù dell’articolo 34 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)2. Le ballerine di cabaret sono persone che si spogliano parzialmente o completamente nel corso di esibizioni accompagnate da musica nell’ambito di spettacoli. L’età minima per essere ammesse in qualità di ballerine provenienti da Stati non membri dell’UE/AELS corrisponde a 20 anni. Le ballerine possono soggiornare in Svizzera e esercitare la loro attività per al massimo 8 mesi nell’arco di 12 mesi. I permessi di lavoro sono rilasciati entro la competenza cantonale.

Le ballerine di cabaret provenienti da Stati dell’UE/AELS sono ammesse secondo le disposizioni dell’Accordo di libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE.

1.3 Prassi cantonale odierna

I Cantoni AI, AR, FR, GL, JU, SG, TI, TG, VD, VS, ZG non riconoscono o non riconoscono

1 RS 142.20

2 RS 142, 201