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Consultazione 2012/58: Attuazione della modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (Semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale) · 3 pagine

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Avamprogetto 11.06.2012

Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all’estero

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 16 ottobre 19911 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero è

modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1

Sezione 1: Procedura di iscrizione

Art. 1, rubrica, nonché cpv. 1 e 2, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

1 Gli Svizzeri all’estero che intendono esercitare i diritti politici devono annunciarlo, per scritto o presentandosi di persona, alla rappresentanza svizzera presso la quale sono immatricolati.

2Concerne soltanto il testo francese

Art. 2, rubrica, nonché cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 3 Iscrizione nel catalogo elettorale

Ricevuto l’annuncio, il Comune di voto iscrive lo Svizzero all’estero nel catalogo elettorale, se non è già iscritto in quello di un altro Comune svizzero.

Art. 4 Conferma dell’iscrizione

1 Il Comune di voto conferma allo Svizzero all’estero, con il modulo previsto a tal fine, l’iscrizione nel catalogo elettorale.

2 Se rifiuta l’iscrizione, il Comune di voto lo comunica all’interessato, alla rappresentanza e ai Comuni d’origine adducendone le ragioni.

Art. 5 Rinnovo dell’iscrizione

1 Gli Svizzeri all’estero che intendono continuare a esercitare i diritti politici devono rinnovare l’iscrizione entro la fine del quarto anno civile che segue l’ultima iscrizione. Il rinnovo è effettuato:

a. mediante una dichiarazione scritta indirizzata al Comune di voto;

b. presentandosi di persona presso il Comune di voto;

1 RS 161.51